E’ vero la Corte Costituzionale ha affermato che l’obbligo vaccinale era diciamo legittimo. Ma analizziamo meglio il punto. Perché e a quali condizioni l’obbligo poteva essere ( ammesso e non concesso) legittimo? Le condizioni erano che il farmaco prevenisse la trasmissione del virus, quindi l’infezione. I vaccini inoculati alle persone contro il sars cov 2 avevano questa caratteristica? No. No. No. In scheda tecnica TUTTI I VACCINI SONO INDICATI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LA PREVENZIONE DELLA MALATTIA COVID19. Quindi nessun farmaco in commercio poteva essere utilizzato per ottemperare all’obbligo e alle finalità che lo legittimavano.
Di seguito alcune importanti considerazioni che ritengo doveroso fare, e condividere con tutti Voi, che portano come risultato all’ammissione della inesistenza dei presupposti per poter ottemperare all’obbligo vaccinale di cui al comma 1, art 4 Dl 44/2021 e successiva conversione in legge volta all’obbligo vaccinale per i sanitari ed altre categorie di lavoratori. Il legislatore, con un atto avente forza di legge, il D.L. n. 44/2021, pubblicato ed entrato in vigore data 1° aprile 2021, convertito successivamente in Legge 28 maggio 2021, n.76, ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, con questa motivazione:“In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.”Dal testo della norma, si evince che la ratio sia la tutela della salute pubblica e della sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza. Ciò si otterrebbe somministrando al personale sanitario un farmaco in grado di prevenire l’infezione da SARS-CoV-2. È, altresì, implicito che questi farmaci di profilassi debbano possedere requisiti tali da risultare sicuri ed efficaci in quanto vanno somministrati a soggetti non infetti e, nella maggioranza dei casi, sani.L’interpretazione della legge deve essere aderente il più possibile al testo letterale, così come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, v. tra le tante, le sentenze di:
Cassazione civile, sezioni Unite, sentenza 4.2.2020, n. 2505; Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza del 9.11.2019, n. 7667; Tribunale Trieste, sezione prima, sentenza del 6.5.2019; Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 25.07.2019; Corte d’Appello Roma, sezione seconda, sentenza del 19.06.2019; Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 23.07.2019; Tribunale di Milano, sezione prima, sentenza del 6.6.2019; Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 22.03.2019, n. 8230.Perché si possa ottemperare all’obbligo previsto occorre che esista effettivamente un procedimento medico efficace nel prevenire l’infezione da SARS-CoV-2 nel personale sanitario per evitare che esso, nelle proprie attività di contatto con i pazienti, rischi di essere veicolo di contagio del virus.Si noti che “infezione” non significa né è sinonimo di “malattia”, e che non è richiesto dal legislatore che il metodo previsto (“vaccinazione”) protegga gli operatori sanitari dalle conseguenze della “infezione”, ossia dalla malattia, ma è richiesto che prevenga l’infezione stessa e il contagio ad altri.Semplicemente e perentoriamente si richiede che il personale interessato dal provvedimento non possa “infettare” chi sta vicino (colleghi, pazienti ed utenti).
Il Dizionario di Medicina Treccani 2010 definisce infezione come un “processo caratterizzato da penetrazione e moltiplicazione, nei tessuti viventi, di microrganismi patogeni “.I “vaccini” attualmente in commercio in Italia, sulla base di autorizzazione da parte di AIFA, a seguito di studi registrativi che hanno portato in situazione “emergenziale” al loro utilizzo (e loro specifiche indicazioni) sono: COMIRNATY – Pfizer spa4.1 – Indicazioni terapeuticheComirnaty è indicato per l’immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni.L’uso di questo vaccino deve essere in accordo con le raccomandazioni ufficiali.VAXZEVRIA – AstraZeneca spa4.1 – Indicazioni terapeuticheVaxzevria è indicato per l’immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni.L’uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.COVID 19 VACCINE – ModeRNA spa4.1 – Indicazioni terapeuticheSpikevax è indicato per l’immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni.L’uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.COVID 19 VACCINE – Jansenn spa4.1 – Indicazioni terapeuticheCOVID-19 Vaccine Janssen è indicato per l’immunizzazione attiva nella prevenzione della malattia da nuovo coronavirus (COVID-19), causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni.L’uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.In Italia ogni farmaco che ha ricevuto l’AIC (autorizzazione per l’immissione in commercio) deve essere utilizzato, a carico del SSN, SOLO ed ESCLUSIVAMENTE secondo quando indicato in scheda tecnica presente all’interno di ogni singola confezione di farmaco circolante sul territorio nazionale (tranne usi off label e 648/96) in applicazione della legge 219/2006. Nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP ) di Comirnaty, inoltre, si può leggere: “Il vaccino induce sia una risposta anticorpale neutralizzante che una risposta immunitaria cellulo-mediata verso l’antigene delle proteine spike (S), che possono contribuire a proteggere contro COVID-19.”Nel RCP di ModeRNA, inoltre, si può leggere: “la proteina spike del SARS-Cov -2, espressa e legata alla membrana, viene quindi riconosciuta dalle cellule immunitarie come an gene estraneo i induce una risposta sia delle cellule T che delle cellule B che generano anticorpi neutralizzanti, i quali possono contribuire alla protezione contro COVID-19.”La stessa AIFA ha dichiarato (nelle FAQ pubblicate il 4 agosto 2021, e confermata nell’aggiornamento del 20 settembre 2021, sul proprio sito ufficiale che i vaccini attualmente in uso emergenziale non prevengono, fino a prova contraria, la trasmissibilità e la circolazione del virus ma solamente la malattia Covid-19 determinata dal virus. Si sottolinea nella stessa FAQ cheanche i vaccinati possono, nonostante l’immunità protettiva, contagiare chi sta vicino(motivo per cui si devono continuare ad adottare, se pur vaccinati, le misure di protezione anti COVID-19). Viene in aggiunta rimarcato che i vaccini proteggono solo i vaccinati stessi e non prevengono l’infezione di altri e da altri.FAQ 4. Le persone vaccinate possono trasmettere comunque l’infezione ad altre persone? Lo scopo degli studi registrativi era di valutare l’efficacia dei vaccini nel proteggere dalla malattia COVID-19. Gli studi per stabilire se le persone vaccinate, infettate in modo asintomatico, possano contagiare altre persone sono in corso. Poiché è possibile che, nonostante l’immunità protettiva, in qualche caso il virus possa persistere nascosto nella mucosa nasale, le persone vaccinate e quelle che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti COVID-19.FAQ 5. I vaccini proteggono solo la persona vaccinata o anche i suoi familiari? I vaccini proteggono la persona vaccinata, ma se siamo in tanti a vaccinarci, potremmo ridurre la circolazione del virus e quindi proteggere anche le persone che non si vaccinano: la vaccinazione protegge chi si vaccina, ma contribuisce a proteggere anche la comunità in cui si vive.Quanto sopra dimostra che i “vaccini” attualmente somministrati non sono idonei (e quindi utilizzabili a carico del SSN) a garantire la protezione dalla trasmissione del Virus Sars Cov-2 dei propri assistiti (ovvero prevenire la trasmissione a questi da parte dei sanitari), che poi sarebbe il presupposto per giustificare l’imposizione dell’obbligo alla vaccinazione.
Per i motivi sopra espressi non si puo’ che giungere alla considerazione unica che, in applicazione alla mera norma legislativa sui farmaci, in Italia NON ci siano specialità medicinali con indicazione autorizzata volti alla prevenzione della trasmissione del SARS-CoV-2 (per tale motivo ogni cittadino italiano non puo’ ottemperare all’obbligo previsto per legge se non utilizzando impropriamente un farmaco fuori scheda tecnica).
Si sottolinea in aggiunta che questi vaccini non hanno mai ottenuto diversa indicazione terapeutica, diversamente la si troverebbe nell’elenco di cui alla legge 648/96 e pubblicata sul sito dell’AIFA che si ricorda essere l’unica legge che potrebbe permettere l’utilizzo di un farmaco fuori scheda tecnica a carico del SSN). AD MAIORA
Marianna Maiorino riproduzione riservata©
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