E’ vero la Corte Costituzionale ha affermato che l’obbligo vaccinale era diciamo legittimo. Ma analizziamo meglio il punto. Perché e a quali condizioni l’obbligo poteva essere ( ammesso e non concesso) legittimo? Le condizioni erano che il farmaco prevenisse la trasmissione del virus, quindi l’infezione. I vaccini inoculati alle persone contro il sars cov 2 avevano questa caratteristica? No. No. No. In scheda tecnica TUTTI I VACCINI SONO INDICATI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LA PREVENZIONE DELLA MALATTIA COVID19. Quindi nessun farmaco in commercio poteva essere utilizzato per ottemperare all’obbligo e alle finalità che lo legittimavano.

Di seguito alcune importanti considerazioni che ritengo doveroso fare, e condividere con tutti Voi, che portano come risultato all’ammissione della inesistenza dei presupposti per poter ottemperare all’obbligo vaccinale di cui al comma 1, art 4 Dl 44/2021 e successiva conversione in legge volta all’obbligo vaccinale per i sanitari ed altre categorie di lavoratori. Il legislatore, con un atto avente forza di legge, il D.L. n. 44/2021, pubblicato ed entrato in vigore data 1° aprile 2021, convertito successivamente in Legge 28 maggio 2021, n.76, ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, con questa motivazione:“In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.”Dal testo della norma, si evince che la ratio sia la tutela della salute pubblica e della sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza. Ciò si otterrebbe somministrando al personale sanitario un farmaco in grado di prevenire l’infezione da SARS-CoV-2. È, altresì, implicito che questi farmaci di profilassi debbano possedere requisiti tali da risultare sicuri ed efficaci in quanto vanno somministrati a soggetti non infetti e, nella maggioranza dei casi, sani.L’interpretazione della legge deve essere aderente il più possibile al testo letterale, così come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, v. tra le tante, le sentenze di:

 Cassazione civile, sezioni Unite, sentenza 4.2.2020, n. 2505; Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza del 9.11.2019, n. 7667; Tribunale Trieste, sezione prima, sentenza del 6.5.2019; Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 25.07.2019; Corte d’Appello Roma, sezione seconda, sentenza del 19.06.2019; Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 23.07.2019; Tribunale di Milano, sezione prima, sentenza del 6.6.2019; Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 22.03.2019, n. 8230.Perché si possa ottemperare all’obbligo previsto occorre che esista effettivamente un procedimento medico efficace nel prevenire l’infezione da SARS-CoV-2 nel personale sanitario per evitare che esso, nelle proprie attività di contatto con i pazienti, rischi di essere veicolo di contagio del virus.Si noti che “infezione” non significa né è sinonimo di “malattia”, e che non è richiesto dal legislatore che il metodo previsto (“vaccinazione”) protegga gli operatori sanitari dalle conseguenze della “infezione”, ossia dalla malattia, ma è richiesto che prevenga l’infezione stessa e il contagio ad altri.Semplicemente e perentoriamente si richiede che il personale interessato dal provvedimento non  possa “infettare” chi sta vicino (colleghi, pazienti ed utenti).

Il Dizionario di Medicina Treccani 2010 definisce infezione come un “processo caratterizzato da penetrazione e moltiplicazione, nei tessuti viventi, di microrganismi patogeni “.I “vaccini” attualmente in commercio in Italia, sulla base di autorizzazione da parte di AIFA, a seguito di studi registrativi che hanno portato in situazione “emergenziale” al loro utilizzo (e loro specifiche indicazioni) sono: COMIRNATY – Pfizer spa4.1 – Indicazioni terapeuticheComirnaty è indicato per l’immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni.L’uso di questo vaccino deve essere in accordo con le raccomandazioni ufficiali.VAXZEVRIA – AstraZeneca spa4.1 – Indicazioni terapeuticheVaxzevria è indicato per l’immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni.L’uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.COVID 19 VACCINE – ModeRNA spa4.1 – Indicazioni terapeuticheSpikevax è indicato per l’immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni.L’uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.COVID 19 VACCINE – Jansenn spa4.1 – Indicazioni terapeuticheCOVID-19 Vaccine Janssen è indicato per l’immunizzazione attiva nella prevenzione della malattia da nuovo coronavirus (COVID-19), causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni.L’uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.In Italia ogni farmaco che ha ricevuto l’AIC (autorizzazione per l’immissione in commercio) deve essere utilizzato, a carico del SSN, SOLO ed ESCLUSIVAMENTE secondo quando indicato in scheda tecnica presente all’interno di ogni singola confezione di farmaco circolante sul territorio nazionale (tranne usi off label e 648/96) in applicazione della legge 219/2006. Nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP ) di Comirnaty, inoltre, si può leggere: “Il vaccino induce sia una risposta anticorpale neutralizzante che una risposta immunitaria cellulo-mediata verso l’antigene delle proteine spike (S), che possono contribuire a proteggere contro COVID-19.”Nel RCP di ModeRNA, inoltre, si può leggere: “la proteina spike del SARS-Cov -2, espressa e legata alla membrana, viene quindi riconosciuta dalle cellule immunitarie come an gene estraneo i induce una risposta sia delle cellule T che delle cellule B che generano anticorpi neutralizzanti, i quali possono contribuire alla protezione contro COVID-19.”La stessa AIFA ha dichiarato (nelle FAQ pubblicate il 4 agosto 2021, e confermata nell’aggiornamento del 20 settembre 2021, sul proprio sito ufficiale che i vaccini attualmente in uso emergenziale non prevengono, fino a prova contraria, la trasmissibilità e la circolazione del virus ma solamente la malattia Covid-19 determinata dal virus. Si sottolinea nella stessa FAQ cheanche i vaccinati possono, nonostante l’immunità protettiva, contagiare chi sta vicino(motivo per cui si devono continuare ad adottare, se pur vaccinati, le misure di protezione anti COVID-19). Viene in aggiunta rimarcato che i vaccini proteggono solo i vaccinati stessi e non prevengono l’infezione di altri e da altri.FAQ 4. Le persone vaccinate possono trasmettere comunque l’infezione ad altre persone? Lo scopo degli studi registrativi era di valutare l’efficacia dei vaccini nel proteggere dalla malattia COVID-19. Gli studi per stabilire se le persone vaccinate, infettate in modo asintomatico, possano contagiare altre persone sono in corso. Poiché è possibile che, nonostante l’immunità protettiva, in qualche caso il virus possa persistere nascosto nella mucosa nasale, le persone vaccinate e quelle che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti COVID-19.FAQ 5. I vaccini proteggono solo la persona vaccinata o anche i suoi familiari? I vaccini proteggono la persona vaccinata, ma se siamo in tanti a vaccinarci, potremmo ridurre la circolazione del virus e quindi proteggere anche le persone che non si vaccinano: la vaccinazione protegge chi si vaccina, ma contribuisce a proteggere anche la comunità in cui si vive.Quanto sopra dimostra che i “vaccini” attualmente somministrati non sono idonei (e quindi utilizzabili a carico del SSN) a garantire la protezione dalla trasmissione del Virus Sars Cov-2 dei propri assistiti (ovvero prevenire la trasmissione a questi da parte dei sanitari), che poi sarebbe il presupposto per giustificare l’imposizione dell’obbligo alla vaccinazione.

Per i motivi sopra espressi non si puo’ che giungere alla considerazione unica che, in applicazione alla mera norma legislativa sui farmaci, in Italia NON ci siano specialità medicinali con indicazione autorizzata volti alla prevenzione della trasmissione del SARS-CoV-2 (per tale motivo ogni cittadino italiano non puo’ ottemperare all’obbligo previsto per legge se non utilizzando impropriamente un farmaco fuori scheda tecnica).

Si sottolinea in aggiunta che questi vaccini non hanno mai ottenuto diversa indicazione terapeutica, diversamente la si troverebbe nell’elenco di cui alla legge 648/96 e pubblicata sul sito dell’AIFA che si ricorda essere l’unica legge che potrebbe permettere l’utilizzo di un farmaco fuori scheda tecnica a carico del SSN). AD MAIORA

Marianna Maiorino riproduzione riservata©

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Intasato in Tribunale l’ufficio dedicato alla registrazione delle notizie di reato.

Tra le ipotesi di reato l’art. 445 codice penale, ma anche lesioni colpose e omicidio colposo.

Sono almeno una quarantina le pec che con oggetto “CHIARIMENTI VACCINAZIONE IN FARMACIA FVG” sono state spedite non solo agli ordini delle professioni sanitarie quali medici , farmacisti , infermieri, aziende sanitarie,  direttori delle farmacie ospedaliere del FVG ma anche ai Nas e alle procure. Cosa può aver spinto i farmacisti a spedire una pec addirittura a carabinieri e magistrati? Quali sono i chiarimenti che richiedono? Alla base di tutto questa volta c’è la circolare n 105/22 del 19 luglio 2022, che apre alla possibilità di eseguire vaccinazioni nelle farmacie del Friuli Venezia Giulia, e quindi che autorizzerebbe i farmacisti stessi a effettuare una iniezione ai cittadini. Ma molti sono i dubbi messi nero su bianco nella pec inviata a tutti i responsabili, in un modo o nell’altro, della salute dei cittadini e che i firmatari elencano precisando di ritenere “dover ricevere opportuni chiarimenti su questioni importanti di carattere normativo e legale a tutela della categoria stessa e dei cittadini della nostra Regione”.

Va da sé che le norme in materia sanitaria sono scritte per tutelare la salute delle persone quindi la loro violazione ne implica direttamente la messa in pericolo. Ciò premesso alcuni degli argomenti riportati nella pec  li conosciamo già ( vedi qui) e attengono alla violazione dell’appropriatezza prescrittiva già denunciata a partire dal 15.12.21 dal dott. Fabio La Falce e ancora dallo stesso ribadita il 24 maggio a Torino durante il consiglio dell’ordine di quella città .

In sintesi, nella missiva ricevuta il 1 agosto 2022 e che il pubblico Ministero di Pordenone dovrà valutare, si ribadisce che, la dose eterologa ( Astrazeneca con Pfizer, Astrazeneca con Moderna, Pfizer con Moderna etc, etc ), la terza dose e ora anche la quarta, sono tutte somministrate Off Label cioè fuori scheda tecnica, il che richiederebbe l’esistenza di studi almeno di fase II pubblicati per essere a norma di legge, ma questi studi – che dovrebbero esserci tra l’altro per ogni  percorso immunologico creato “tra mescolamenti di vaccini e guarigioni”, affermano i farmacisti, “non ci sono”.

“Gli studi almeno di fase II che dimostrino un’efficacia adeguata con un profilo di rischio accettabile a supporto dell’indicazione richiesta – scrivono- sono l’unica garanzia a supporto della sicurezza per il paziente (in questo caso ricordiamo cittadino sano) e sono strumento imprescindibile per ogni medico tanto per una adeguata valutazione rischio/beneficio quanto per poter fornire una completa informazione al paziente (senza la quale il consenso informato non può sicuramente ritenersi tale). Inoltre aggiungono:  “Per esplicita ammissione della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica (verbale 72 dell’11 luglio 2022) la stessa non ha approvato l’utilizzo off-label  della 4°dose secondo studi di fase due pubblicati (e si ribadisce la necessità che ve ne sia uno per ogni percorso immunologico creato) ma “sulla base dei dati esaminati e in considerazione dell’attuale andamento epidemiologico” eventualità e condizioni non previste nella legge 648/96 per l’inserimento off-Label di una nuova indicazione o variazione posologica. E chiedono “ai Direttori delle Farmacie Ospedaliere della aziende sanitarie del FVG, tutelari dell’appropriatezza prescrittiva all’interno della propria azienda sanitaria e sul territorio competente, di avere evidenza di quali studi hanno fornito ai medici vaccinatori delle Aziende Sanitarie affinché potessero fare adeguate valutazioni rischio/beneficio e dove abbiano trovato l’aggiornamento dell’elenco della 648/96.

E qui tocchiamo un altro punto cruciale, infatti, gli autori della lettera chiariscono: “Il mancato aggiornamento della nuova indicazione in elenco imporrebbe al medico, farmacista ed infermiere vaccinatore di non poter vaccinare se non violando la norma stessa e facendoci ricadere nella violazione prevista dall’articolo 445 c.p.”. La norma penale citata si riferisce alla “Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica”. Ma cosa accadrebbe se dalla somministrazione di un farmaco in violazione dell’art. 445 cp derivassero la malattia grave o addirittura la morte di una o più persone? Potrebbero configurarsi anche i reati di lesioni e/o omicidio colposo a carico dei medici, infermieri e ora anche farmacisti vaccinatori? Riteniamo di sì.

Ma andiamo avanti. Nel testo, avrete notato, viene sottolineata e denunciata anche  l’assenza di studi per ogni percorso immunologico. Cosa vuol dire? Significa che se una persona, ad esempio, ha contratto il virus ottenendo una immunità naturale e poi è stato vaccinato, ebbene, non ci sono studi che facciano chiarezza sull’impatto nel corpo della persona che ha già incontrato il virus, della vaccinazione. Cosa che tra l’altro è abbastanza anomala. Avete mai sentito di qualcuno che ha contratto il morbillo e una volta guarito corre a vaccinarsi per il morbillo stesso? Per gli autori della pec infatti “In nessuna scheda tecnica alla voce posologia e modalità di somministrazione è mai stata indicata la possibilità di considerare la guarigione come “dose sostitutiva” o altro, in nessuna scheda tecnica è mai stato previsto che la malattia prima della vaccinazione può sostituirsi alla somministrazione di una singola dose di vaccino ma se sopraggiunge dopo un ciclo vaccinale non la si deve considerare nella stessa maniera. E ricordano che “La Regione Piemonte ha posto seri dubbi sulla legittimità delle vaccinazioni dei guariti (comunicazione prot. N 34758 del 2/06/2022)”.

Inoltre, la dott.ssa Tiziana Coccoluto (Capo di Gabinetto d’Ordine del Ministero)- che in molti ricorderanno se non altro per il video esplicito che la dott.ssa Barbara Balanzoni ha diffuso sui social proprio in merito alla circolare che autorizzava la vaccinazione nei guariti – ebbene la dott.ssa Coccoluto, firmataria della circolare-  a giugno, interpellata dagli ordini delle professioni sanitarie in merito proprio alla confusione creata da quella circolare, ha “ritenuto necessario interpellare il Consiglio Superiore di Sanità per avere rassicurazioni sulla vaccinazione dei guariti (nota 11385 del 01 luglio 2022). Peccato che ad oggi il CSS non abbia ancora risposto, ricordano nella pec i farmacisti.

Della serie non ci stanno capendo più niente.

Ma non è tutto. Un altro aspetto considerato nella lettera è la somministrazione dei vaccini nelle farmacie. Per legge (e quindi per studi e preparazione professionale) “Nessun farmacista è abilitato alla prescrizione e alla somministrazione di farmaci” ricordano i firmatari che chiedono quindi : “come si riuscirebbero a gestire in farmacia shock anafilattici e reazioni avverse da vaccino? Come gestirebbe un farmacista una situazione in cui, per esempio, ci potrebbe essere la necessità di dover somministrare liquidi e/o farmaci in via endovenosa? E quindi: Quale responsabilità ricadrebbe sul farmacista vaccinatore nel caso tragico in cui non riuscisse a gestire uno reazione allergica? A livello di responsabilità penale e civile, quali rischi corrono i dipendenti e titolari delle farmacie dove si effettuerebbero le vaccinazioni con la chiara consapevolezza di non essere né legalmente coperti né professionalmente in grado di risolvere questo tipo di emergenza? e quindi concludono: “… si è certi comprenderete l’importanza di porre massima attenzione ai quesiti posti e a questi aspetti normativi (di profonda sostanza) in primis a tutela della salute dei cittadini e, in aggiunta, a tutela dei medici/farmacisti/infermieri vaccinatori e delle stesse istituzioni che potrebbero essere chiamate in causa in un eventuale concorso di colpa là dove la norma fosse stata consapevolmente violata e/o nel caso in cui la somministrazione del farmaco abbia arrecato danno al paziente pur sapendo che non verrebbero rispettate le minime condizioni di sicurezza (assicurate dagli studi a supporto delle nuove indicazioni e dalle abilitazioni professionali ricevute durante il corso di laurea)..

“Si ritiene doveroso- concludono –  ricevere risposta a tutti i quesiti posti e, in mancanza di risposte esaustive al riguardo, si invita a prendere in considerazione la possibilità di sospendere ogni tipo di vaccinazione al di là delle uniche autorizzate in scheda tecnica o supportate da studi che ne permettano il reale inserimento in 648/96 (con aggiornamento dell’elenco relativo).”

Credo che tutti possiamo aggiungerci alla richiesta, posto che in gioco, qui, c’è la nostra salute. Ora aspettiamo le risposte degli ordini delle professioni sanitarie interpellate e delle autorità competenti del territorio e di chi deve tutelare la nostra salute, compreso il Pubblico Ministero. Perché, fossero vere tutte le omissioni legali elencate c’è di che rabbrividire. Sottoporre la popolazione a trattamenti sanitari praticamente obbligatori senza il minimo di studi a garanzia della salute dei cittadini è riprovevole così come è riprovevole obbligare alla vaccinazione con sostanze di cui non è ammesso, per richiesta delle case farmaceutiche produttrici, analizzarne il contenuto. Della serie siamo stati costretti a firmare un consenso informato dove mancava l’informazione principale: cosa c’è davvero dentro i sieri a mRNA? Di Marianna Maiorino Riproduzione RISERVATA ©

E questo è un altro argomento molto serio, su cui aspettiamo chiarimenti, questa volta dalla procura di Pesaro.

Ad maiora