Spedite 13 diffide contro i Presidenti degli Ordini delle Professioni Sanitarie
Un’altra diffida è da oggi sulle scrivanie di tutti i presidenti degli ordini delle professioni sanitarie quali quelle dei Medici, Farmacisti, Infermieri, Ostetriche, Biologi, Psicologi, Veterinari, Radiologi, Tecnici di laboratorio. Molti dei quali si erano distinti pochi giorni fa – ne ho parlato qui – per aver sottoscritto congiuntamente, ma senza interpellare i propri iscritti, l’accorato appello al Premier Draghi pregandolo di non “lasciare solo chi, da oltre due anni con competenza e dedizione, combatte in prima linea la battaglia, ancora in corso, contro la covid 19″.
Ebbene non tutti concordano sulla competenza e dedizione di cui si vantano. Anzi, molte sarebbero le violazioni anche gravi che vengono loro rinfacciate. In particolare 13 fra Comitati e Associazioni (Istanza Diritti Umani IDU, Diritti Umani e Salute DUS, Avvocati per la Libertà, Avvocati Liberi, Avvocati per le liberta e i diritti ADL, Associazione Arbitrum), alcune di loro composte da soli avvocati e altre dirette a difendere i diritti umani, la salute, i danneggiati dalle vaccinazioni covid, hanno messo nero su bianco la sfilza di violazioni che ad oggi le istituzione e gli ordini professionali avrebbero commesso in materia di vaccinazione. La diffida è partita dai legali di IDU (Istanza Diritti Umani), Enzo Iapichino e Antonio Petrongolo, per intenderci gli stessi che insieme ai legali dell’associazione DUS (Diritti umani e salute) hanno scoperto che le istituzioni italiane non posseggono i documenti necessari per verificare l’efficacia e la sicurezza dei vaccini anti Covid. Quegli stessi documenti che le Case Farmaceutiche avevano l’obbligo di depositare in virtù delle Determine nn. Rep. 154/2020, Rep. 1/2021, Rep. 18/2021, Rep. 21/2021, emesse dall’AIFA.
Scoperta che ha portato il pool di legali a presentare presso la Procura di Roma una querela contro Aifa, Ministero della Salute, Cts (Comitato tecnico scientifico) e l’Iss (Istituto superiore di sanità), tutti accusati di aver commesso i reati di omissione d’atti d’ufficio, abuso d’atti d’ufficio, omicidio colposo, lesioni personali, falsità ideologica, procurato allarme, falso in atto pubblico, nonché un Ricorso al TAR Lazio da parte dell’Avv. Andrea Oddo di IDU per reperire tale documentazione. Ma questa circostanza rappresenta solo una delle tante violazioni gravi indicate nella diffida appena inviata agli ordini, trasmessa per la prima volta lo scorso 18 luglio da IDU e, successivamente, inviata con un documento congiunto da tutte le altre Associazioni. Entriamo nel merito.
Innanzitutto, rileva sottolineare che il motivo per cui vengono diffidati gli ordini e perché “si sono attivamente resi partecipi alla campagna vaccinale anticovid, assumendo decisioni in merito alla sospensione degli iscritti dei propri albi, senza verificare la sussistenza dei requisiti di legge, senza preoccuparsi del danno e delle possibili reazioni avverse, esponendo gli inoculati ad un serissimo pericolo per la propria vita senza verificare la sussistenza della documentazione normativa e scientifica comprovante efficacia e sicurezza dei sieri anticovid.” Gli ordini, leggiamo nella diffida, sono infatti “Enti Pubblici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento connessi all’esercizio professionale, (….) e sono quindi direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.” In altre parole, con la diffida si contesta agli ordini che avendo il potere di dissentire, non hanno “disapplica(to) quelle norme lesive del diritto alla salute e del diritto al lavoro, nonché palesemente discriminatorie e lesive dei principi Costituzionali.”
Le contestazioni sui vaccini anticovid sono diverse, e alcune di queste riguardano il comportamento omissivo da parte degli Ordini Professionali:
– non sono stati oggetto di studi sulla genotossicità e cancerogenicità.
– non hanno mai ricevuto dall’Agenzia Europea EMA o dall’Agenzia Italiana AIFA l’autorizzazione permanente alla commercializzazione, bensì “l’autorizzazione condizionata”, la quale è subordinata al rispetto di precise condizioni, ovvero l’obbligo per le case farmaceutiche di depositare, entro una precisa tempistica, “rapporti e relazioni di sicurezza” al fine di dimostrare, già nel breve periodo, e a tutela della Salute Pubblica, la sussistenza degli imprescindibili requisiti di “efficacia” e “sicurezza”. E inoltre,
– l’eterologa (dosi di vaccini diversi somministrati alla stessa persona), la terza e la quarta dose, per stessa ammissione del Comitato Tecnico Scientifico, sarebbero prive degli studi di Fase II pubblicati a supporto dell’utilizzo off label cioè fuori etichetta, senza considerare che l’elenco della legge 648/96 che disciplina l’uso dei farmaci off label e che permette ai medici di verificare la regolarità dell’utilizzo off label, non è mai stato aggiornato (dopo l’uscita in G.U. delle indicazioni autorizzate) per nessuna delle indicazioni proposte, pertanto nessun medico vaccinatore avrebbe potuto, se non violando la legge, vaccinare alcun paziente. “Nessun consenso informato può ritenersi tale se mancano gli studi attraverso i quali i medici vaccinatori avrebbero dovuto effettuare una corretta e completa valutazione rischi/benefici.
Il documento chiude diffidando gli ordini in persona dei Presidenti pro tempore, ad emettere per il futuro qualsiasi provvedimento di sospensione, intimandoli a revocare con efficacia immediata i provvedimenti di sospensione già emessi, in quanto costituiscono una grave lesione dei diritti oltre che un notevole pregiudizio economico per i Sanitari sospesi, ma ancor più grave è che la diffida chiude con l’affermazione che gli ordini saranno ritenuti responsabili di tutti i pregiudizi economici che verranno arrecati, nonché di reazioni avverse e/o di decessi a seguito dell’inoculazione dei vaccini anticovid, per cui le associazioni, si riservano, nel caso, di procedere penalmente nei loro confronti per tutti i reati che si potranno ravvisare nelle future condotte, come peraltro già fatto nei confronti dei Dirigenti delle Istituzioni Nazionali. E ancora, altro punto gravissimo, nella diffida si afferma che sia venuta meno l’esimente garantita dallo “scudo penale”, onde per cui, in caso di reazione avversa, di ogni genere e natura, procurata e cagionata dalla somministrazione vaccinale, la responsabilità sarà a ascrivibile ai presidenti degli ordini professionali.
Insomma se fossero confermate, come pare, tutte le violazioni indicate nella diffida ai presidenti degli ordini dovrebbero tremare i polsi, ma anche a noi cittadini, che abbiamo subito un trattamento sanitario praticamente obbligatorio per scoprire poi che non esistevano basi scientifiche sufficienti a garantire la nostra salute. marianna maior (riproduzione riservata©)
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