Non so descrivervi con quanta forza mi ha fatto vibrare questo canto, ma ci voglio provare. Mi è entrato dentro con lo stesso stupore che crea un tramonto infuocato che rapisce lo sguardo e vorresti finisse mai, con la stessa magia di una corsa al galoppo su un unicorno che a un tratto prende il volo portandomi con sé, con la stessa forza con cui la natura mi richiama prepotentemente nei boschi vibranti di vita vera, con la stessa meraviglia di un amore, ancora mai conosciuto, che sorprende con mille baci che mai saziano.
In questo inverno così strano questo stupefacente canto del “corvo delle nevi” mi è arrivato e mi ha risuonato potente nell’anima perché a me sapete ha parlato di Verità e Libertà e mi ha svelato che sono come due innamorati che non si lasciano mai e danzano per il mondo sempre insieme.
Libertà mi ha detto non può essere nell’amante che si dice tale ma di nascosto, dalla sposa o dallo sposo, è sempre in cerca di conferme tra le braccia di nuove conquiste, la libertà non seduce per il piacere di compiacersi, ferendo gli altri. L’uomo libero non fa le cose di nascosto o mentendo, questa non è libertà, è solo la banale, diffusissima viltà.
La libertà agisce alla luce del sole e non inganna e non ferisce: questa è la sua forza, l’orgoglio di manifestarsi e di essere con fierezza ciò che è.
Libertà non è nemmeno chiudere le persone in recinti da 15 minuti, e libero non è chi accetta passivamente di esservi rinchiuso.
Libertà non è sfruttare la natura e renderla sterile per poter dare un prezzo ai suoi semi.
Libertà non è pagare ogni cosa anche per usare ciò che ti appartiene. E non è liberale chi ti obbliga a farlo pur dicendosi tale. Libertà non è farsi iniettare nel corpo qualunque sostanza senza alcun rispetto per la propria vita e singolarità. E non è libero chi scambia la propria salute per uno stipendio. E non è liberale chi ti ricatta mettendo su piatto il tuo diritto alla salute e sull’altro il tuo diritto al lavoro.
Libertà non è obbedire: Libertà è poter scegliere, la cosa migliore per noi e per gli altri, e lottare per averla. Perché come scrive boy sul muro di Pordenone: “La libertà non è gratuita”.
La libertà è un atto di coraggio, di forza, di onestà e di amore, sì di tantissimo amore. Per sé e per gli altri.
La libertà è armonia, è serenità. Perché chi è libero, è in pace con se stesso, non ha niente di cui vergognarsi, perché la libertà quella vera, è rispetto, per sè e per gli altri. L’uomo, mi ha suggerito questo canto, è terrorizzato dalla libertà, perché lo obbliga a essere onesto… con se stesso.
La libertà è una cosa rara, una conquista per veri eroi.
Questo è il motivo per cui gli uomini liberi mancano e abbondano i millantatori.
Questo è quanto mi ha raccontato questo canto , che sapete è il canto della natura che ci richiama a se’ perché è nella natura dell’uomo, la Libertà.
Marianna Maiorino- Ad Maiora
(ovviamente la parola uomo, comprende uomini e donne)
Nel mio video commento e condivido con voi il testo di un’ordinanza pubblicata dal Tribunale di Firenze. Finalmente un giudice ha preso le schede tecniche dei vaccini e le ha lette ma non solo ha scoperto e letto la legge 648/96 … e finalmente viene messa nero su bianco la gravità di quanto fatto dal Governo italiano, in merito all’obbligo vaccinale e dal Ministero della salute dove la profonda ignoranza degli uomini che vi lavorano fa sì che si siano confusi concetti basilari elementari quali trasmissione del virus e malattia. Ad Maiora
E’ vero la Corte Costituzionale ha affermato che l’obbligo vaccinale era diciamo legittimo. Ma analizziamo meglio il punto. Perché e a quali condizioni l’obbligo poteva essere ( ammesso e non concesso) legittimo? Le condizioni erano che il farmaco prevenisse la trasmissione del virus, quindi l’infezione. I vaccini inoculati alle persone contro il sars cov 2 avevano questa caratteristica? No. No. No. In scheda tecnica TUTTI I VACCINI SONO INDICATI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LA PREVENZIONE DELLA MALATTIA COVID19. Quindi nessun farmaco in commercio poteva essere utilizzato per ottemperare all’obbligo e alle finalità che lo legittimavano.
Di seguito alcune importanti considerazioni che ritengo doveroso fare, e condividere con tutti Voi, che portano come risultato all’ammissione della inesistenza dei presupposti per poter ottemperare all’obbligo vaccinale di cui al comma 1, art 4 Dl 44/2021 e successiva conversione in legge volta all’obbligo vaccinale per i sanitari ed altre categorie di lavoratori. Il legislatore, con un atto avente forza di legge, il D.L. n. 44/2021, pubblicato ed entrato in vigore data 1° aprile 2021, convertito successivamente in Legge 28 maggio 2021, n.76, ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, con questa motivazione:“In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.”Dal testo della norma, si evince che la ratio sia la tutela della salute pubblica e della sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza. Ciò si otterrebbe somministrando al personale sanitario un farmaco in grado di prevenire l’infezione da SARS-CoV-2. È, altresì, implicito che questi farmaci di profilassi debbano possedere requisiti tali da risultare sicuri ed efficaci in quanto vanno somministrati a soggetti non infetti e, nella maggioranza dei casi, sani.L’interpretazione della legge deve essere aderente il più possibile al testo letterale, così come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, v. tra le tante, le sentenze di:
Cassazione civile, sezioni Unite, sentenza 4.2.2020, n. 2505; Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza del 9.11.2019, n. 7667; Tribunale Trieste, sezione prima, sentenza del 6.5.2019; Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 25.07.2019; Corte d’Appello Roma, sezione seconda, sentenza del 19.06.2019; Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 23.07.2019; Tribunale di Milano, sezione prima, sentenza del 6.6.2019; Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 22.03.2019, n. 8230.Perché si possa ottemperare all’obbligo previsto occorre che esista effettivamente un procedimento medico efficace nel prevenire l’infezione da SARS-CoV-2 nel personale sanitario per evitare che esso, nelle proprie attività di contatto con i pazienti, rischi di essere veicolo di contagio del virus.Si noti che “infezione” non significa né è sinonimo di “malattia”, e che non è richiesto dal legislatore che il metodo previsto (“vaccinazione”) protegga gli operatori sanitari dalle conseguenze della “infezione”, ossia dalla malattia, ma è richiesto che prevenga l’infezione stessa e il contagio ad altri.Semplicemente e perentoriamente si richiede che il personale interessato dal provvedimento non possa “infettare” chi sta vicino (colleghi, pazienti ed utenti).
Il Dizionario di Medicina Treccani 2010 definisce infezione come un “processo caratterizzato da penetrazione e moltiplicazione, nei tessuti viventi, di microrganismi patogeni “.I “vaccini” attualmente in commercio in Italia, sulla base di autorizzazione da parte di AIFA, a seguito di studi registrativi che hanno portato in situazione “emergenziale” al loro utilizzo (e loro specifiche indicazioni) sono: COMIRNATY – Pfizer spa4.1 – Indicazioni terapeuticheComirnaty è indicato per l’immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni.L’uso di questo vaccino deve essere in accordo con le raccomandazioni ufficiali.VAXZEVRIA – AstraZeneca spa4.1 – Indicazioni terapeuticheVaxzevria è indicato per l’immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni.L’uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.COVID 19 VACCINE – ModeRNA spa4.1 – Indicazioni terapeuticheSpikevax è indicato per l’immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni.L’uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.COVID 19 VACCINE – Jansenn spa4.1 – Indicazioni terapeuticheCOVID-19 Vaccine Janssen è indicato per l’immunizzazione attiva nella prevenzione della malattia da nuovo coronavirus (COVID-19), causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni.L’uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.In Italia ogni farmaco che ha ricevuto l’AIC (autorizzazione per l’immissione in commercio) deve essere utilizzato, a carico del SSN, SOLO ed ESCLUSIVAMENTE secondo quando indicato in scheda tecnica presente all’interno di ogni singola confezione di farmaco circolante sul territorio nazionale (tranne usi off label e 648/96) in applicazione della legge 219/2006. Nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP ) di Comirnaty, inoltre, si può leggere: “Il vaccino induce sia una risposta anticorpale neutralizzante che una risposta immunitaria cellulo-mediata verso l’antigene delle proteine spike (S), che possono contribuire a proteggere contro COVID-19.”Nel RCP di ModeRNA, inoltre, si può leggere: “la proteina spike del SARS-Cov -2, espressa e legata alla membrana, viene quindi riconosciuta dalle cellule immunitarie come an gene estraneo i induce una risposta sia delle cellule T che delle cellule B che generano anticorpi neutralizzanti, i quali possono contribuire alla protezione contro COVID-19.”La stessa AIFA ha dichiarato (nelle FAQ pubblicate il 4 agosto 2021, e confermata nell’aggiornamento del 20 settembre 2021, sul proprio sito ufficiale che i vaccini attualmente in uso emergenziale non prevengono, fino a prova contraria, la trasmissibilità e la circolazione del virus ma solamente la malattia Covid-19 determinata dal virus. Si sottolinea nella stessa FAQ cheanche i vaccinati possono, nonostante l’immunità protettiva, contagiare chi sta vicino(motivo per cui si devono continuare ad adottare, se pur vaccinati, le misure di protezione anti COVID-19). Viene in aggiunta rimarcato che i vaccini proteggono solo i vaccinati stessi e non prevengono l’infezione di altri e da altri.FAQ 4. Le persone vaccinate possono trasmettere comunque l’infezione ad altre persone? Lo scopo degli studi registrativi era di valutare l’efficacia dei vaccini nel proteggere dalla malattia COVID-19. Gli studi per stabilire se le persone vaccinate, infettate in modo asintomatico, possano contagiare altre persone sono in corso. Poiché è possibile che, nonostante l’immunità protettiva, in qualche caso il virus possa persistere nascosto nella mucosa nasale, le persone vaccinate e quelle che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti COVID-19.FAQ 5. I vaccini proteggono solo la persona vaccinata o anche i suoi familiari?I vaccini proteggono la persona vaccinata, ma se siamo in tanti a vaccinarci, potremmo ridurre la circolazione del virus e quindi proteggere anche le persone che non si vaccinano: la vaccinazione protegge chi si vaccina, ma contribuisce a proteggere anche la comunità in cui si vive.Quanto sopra dimostra che i “vaccini” attualmente somministrati non sono idonei (e quindi utilizzabili a carico del SSN) a garantire la protezione dalla trasmissione del Virus Sars Cov-2 dei propri assistiti (ovvero prevenire la trasmissione a questi da parte dei sanitari), che poi sarebbe il presupposto per giustificare l’imposizione dell’obbligo alla vaccinazione.
Per i motivi sopra espressi non si puo’ che giungere alla considerazione unica che, in applicazione alla mera norma legislativa sui farmaci, in Italia NON ci siano specialità medicinali con indicazione autorizzata volti alla prevenzione della trasmissione del SARS-CoV-2 (per tale motivo ogni cittadino italiano non puo’ ottemperare all’obbligo previsto per legge se non utilizzando impropriamente un farmaco fuori scheda tecnica).
Si sottolinea in aggiunta che questi vaccini non hanno mai ottenuto diversa indicazione terapeutica, diversamente la si troverebbe nell’elenco di cui alla legge 648/96 e pubblicata sul sito dell’AIFA che si ricorda essere l’unica legge che potrebbe permettere l’utilizzo di un farmaco fuori scheda tecnica a carico del SSN). AD MAIORA
L’informazione può essere libera e quindi imparziale solo se è indipendente, immagino tu lo sappia. Se vorrai aiutarmi nel mio lavoro, anche solo con un piccolo contributo, sarai non solo al mio fianco, ma sarà anche tuo il merito di ogni indagine, di ogni verità che verrà svelata. Clicca sul tasto verde che trovi nel lato sinistro dello schermo e segui le indicazioni. Grazie
Il Presidente dell’Ordine degli Odontoiatri di La Spezia ha ricordato che il medico giura fedeltà ai principi dell’etica medica infatti e non alle leggi.
Ad Ad Maiora abbiamo incontrato il dott. Sandro Sanvenero, medico, presidente dell’ordine degli odontoiatri di La Spezia che nei giorni scorsi ha spedito agli iscritti del suo ordine, 240 medici, una lettera nella quale dichiara che non firmerà più, quindi non avvallerà più, con la sua firma, le sospensioni per i medici non in regola con le vaccinazioni contro la covid 19. Quello del dott. Sanvenero è un atto di disobbedienza motivato dal fatto che il medico, ricorda il presidente dell’Ordine degli Odontoiatri di La spezia , giura fedeltà ai principi dell’etica medica e non alle leggi. Buona visione.
Come ben sapete oramai in tutta Italia negli ultimi mesi, in occasione delle assemblee per l’approvazione dei bilanci, nei vari ordini professionali delle categorie di medici e infermieri si stanno registrando scontri all’origine dei quali c’è l’obbligo vaccinale imposto, per alcuni di loro, “senza le necessarie precauzioni di sicurezza ed efficacia”. Per dare un po’ il quadro di quanto è accaduto ricordiamo che negli Ordini dei medici di Udine e di Torino, il bilancio è stato respinto con voto a maggioranza dall’assemblea degli iscritti. A Roma dove è intervenuta anche la polizia, è stata sfiorata la rissa e non sono mancati, diciamo così, gli inviti a incontrarsi in tribunale, stessa situazione a Venezia e Rimini. Molto diversa invece la situazione a Torino, dove in occasione dell’assemblea dei farmacisti, non ci sono stati disordini:“Non ci interessa parlare dei soldi del bilancio” avrebbero detto una sessantina di farmacisti, “vogliamo solo poter parlare per esporre quanto è accaduto in questi due anni”.Il presidente dell’ordine, Mario Giaccone, che deve aver tirato un sospiro di sollievo avendo messo in salvo il suo bilancio ha acconsentito a dare loro la parola. A parlare a nome di tutti, il dott. Fabio la Falce, farmacista ospedaliero, che ha esordito chiarendo che non avrebbe parlato delle “situazioni surreali” delle sospensioni dei professionisti, e nemmeno di posizioni pro vaccino e contro vaccino, o dell’ efficacia e della sicurezza degli stessi “perché parlare di sicurezza di un vaccino che fa anche morire e di efficacia posto che siamo arrivati alla terza e quarta dose pare fuori luogo” ha chiarito. La Falce ha invece puntato dritto al nocciolo della questione l’ “appropriatezza prescrittiva”, la nostra mission l’ha definita.
Un pugno nello stomaco la sua relazione che partendo dall’art. 4 della legge 44/21 relativo dell’obbligo vaccinale per i sanitari, per 20 minuti ne ha demolito tutti i presupposti. Non solo alla luce delle normativa vigente ma prendendo in considerazione le schede tecniche dei vaccini, le relazioni e raccomandazioni della CTS e delle circolari Ministeriali. Arrivando a conclusioni che se fossero confermate da un giudice sarebbero agghiaccianti per medici e infermieri vaccinatori e non solo. Rinviamo in toto al video dove potete ascoltare dalla voce del dott. La Falce tutti passaggi esposti con semplicità e chiarezza.
Il video è costruito sull’audio originale e integrale dell’intervento del dott. La Falce, sul quale ho aggiunto le immagini dell’intervento ( poche purtroppo), le immagini dei documenti citati e l’intervento del sig. Crisanti cui ha fatto riferimento il dott. La Falce durante l’intervento per dare modo a tutti di capire a cosa si riferisse.
Queste interviste richiedono tempo e lavoro, prima, durante e dopo. Se reputi importante questo lavoro, come cittadino, se reputi importante che qualcuno ti informi rispetto a quanto sta accadendo davvero o che comunque ti venga raccontata anche l’altra parte della storia, allora puoi anche capire quanto sia importante che tu sostenga chi lo fa. SOSTENI L’INFORMAZIONE INDIPENDENTE SEGUI LE INDICAZIONIOCCHIO AL TASTO VERDE NEL LATO SINISTRO DELLO SCHERMO:
L’informazione può essere libera e quindi imparziale solo se è indipendente, immagino lo sappiate. Quindi cliccate sul tasto verde che trovate nel lato sinistro dello schermo e seguite le indicazioni. Grazie e ad Maiora!!