Una decisione senza precedenti: il Tribunale del lavoro di Reggio Emilia ha emesso una sentenza che potrebbe avere implicazioni su scala nazionale, aprendo un nuovo fronte nella responsabilità istituzionale per i danni da vaccino. Il caso riguarda un uomo che sostiene di aver subito gravi danni alla salute a causa del vaccino anti-COVID-19 e che ha quindi chiamato direttamente in causa il Ministero della Salute e l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Il giudice del lavoro, la dott.ssa Elena Vezzosi ha accolto la richiesta. L’udienza è fissata per il 9 settembre 2025.
Se in passato le azioni legali per danni da vaccinazione, come accaduto già negli anni ’90 con i casi di danni da vaccino antipolio, vedevano come imputate le Aziende Sanitarie Locali (ASL), oggi lo sguardo si sposta su chi ha imposto la vaccinazione senza adeguate garanzie per la tutela della salute pubblica. Una scelta che potrebbe costituire un precedente di grande rilevanza giuridica.
Altro caso emblematico è quello di Ferrara, emerso grazie a un articolo del quotidiano La Verità del 7 febbraio scorso, che racconta di un uomo di 75 anni, affetto da sindrome di Guillain-Barré e grave neuropatia a causa della vaccinazione anti-COVID-19, seguito dall’Avv. Andrea Montanari, l’uomo ha citato in giudizio l’ASL locale chiedendo un risarcimento di 350.000 euro, mentre la Commissione Medica Ospedaliera (CMO) di Padova gli aveva riconosciuto un indennizzo bimestrale di 1.700 euro. In sintesi, per chi fatica ancora a comprendere la portata di queste situazioni: a causa di un vaccino imposto, si può rimanere invalidi a vita, perdere la possibilità di lavorare e vivere in autonomia, ricevendo in cambio della propria salute e del proprio sacrificio 850 euro al mese.
Infatti per quanto la legge 210/92 preveda indennizzi per chi subisce danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, gli importi riconosciuti risultano irrisori, ridicoli anzi, rispetto alla gravità delle conseguenze. Una cifra che sembra dimostrare la scarsa considerazione per la salute e la vita dei cittadini.
La decisione del giudice di Reggio Emilia di coinvolgere direttamente il Ministero della Salute e l’AIFA potrebbe segnare una svolta storica nella responsabilità istituzionale. Perché pone l’accento non solo sulla necessità di risarcimenti più equi e adeguati per le vittime, e potrebbe anche essere l’occasione per far riflettere su un tema più ampio: la gestione di una campagna vaccinale condotta senza le dovute cautele, ignorando le differenze biologiche tra i soggetti e le potenziali reazioni avverse. “Perché la salute non può essere una scommessa”, come affermava il dottor Albert Schweitzer, medico, filosofo e musicologo, vincitore del Premio Nobel per la Pace nel 1952. “Il rispetto per la vita dovrebbe guidare sempre le scelte della società.” E aggiungo io, la giustizia non può restare sorda di fronte a chi ha pagato il prezzo più alto. Ad Maiora
Ieri il discorso, oggi i primi atti: quelli che danno una linea, che segnano il cambiamento. E cosa fa Trump? Firma l’ordine per l’uscita degli USA dall’OMS.
Per me un’ottima notizia, ma è la mia opinione, e chi mi conosce, soprattutto chi ha letto e ascoltato le mie interviste e i miei articoli, sa che si tratta di un’opinione basata sui fatti.
Ma ritornando alle belle notizie. Avete sentito il discorso? Trump ha detto chiaramente: “Questa settimana reintegrerò tutti i membri delle forze armate che sono stati ingiustamente espulsi per essersi opposti all’obbligo vaccinale contro la Covid, con pieno pagamento arretrato. E firmerò un ordine per impedire che i nostri guerrieri siano sottoposti a teorie politiche radicali e esperimenti sociali durante il servizio. Questo finirà immediatamente. Le nostre forze armate saranno libere di concentrarsi sulla loro unica missione: sconfiggere i nemici dell’America.”
E poco prima aveva detto:
“Questa settimana reintegrerò i dipendenti che sono stati ingiustamente espulsi dalle nostre forze armate per essersi opposti all’obbligo del vaccino contro il Covid, con la piena retribuzione arretrata. E firmerò un ordine esecutivo per impedire che i nostri guerrieri siano sottoposti a teorie politiche radicali ed esperimenti sociali mentre sono in servizio. Tutto questo finirà immediatamente. Le nostre forze armate saranno libere di concentrarsi sulla loro unica missione: sconfiggere i nemici dell’America.”
Insomma, spiegati in due punti gli ultimi cinque anni:
L’emergere di un movimento critico che ha messo in discussione gli obblighi vaccinali, i quali sono stati imposti in modo coercitivo, portando a esclusioni ingiustificate sia nell’ambito militare sia civile. In Italia hanno tolto lo stipendio alle persone oltre che il lavoro e i sindacati sono stati in silenzio.
E poi , la censura da parte dei media mainstream, dei governi e delle piattaforme social. Ovunque è stata soppressa la voce dissidenti, con la cancellazione di account, la manipolazione algoritmica delle informazioni e una crescente intolleranza verso chiunque si opponesse alla narrazione ufficiale, sia riguardo alla pandemia sia in tema di ideologie politiche. Il mio profilo facebook è ancora penalizzato, risulta “non in linea con lo standard della comunità” e i miei post non girano da 4 anni. Mi hanno messo in un recinto in modo che nessuno possa leggere ciò che scrivo, oltre a cancellare immediatamente contenuti quali interviste e documenti che facevano e fanno emergere un’altra narrazione. Censurata da facebook, censurata da you tube, censurata ovunque, e non in Cina, non in Russia: In Italia !!!
Quanto accaduto in questi anni è una vergogna per ogni Stato che si definisca democratico, la libertà di opinione e il diritto all’informazione trasparente sono stati violentati per 5 anni e ancora oggi non vedo nessuno che si scusi e ammetta le proprie colpe.
Questi atteggiamenti censori e gli obblighi vaccinali hanno segnato profondamente la società e il dibattito pubblico, polarizzato le opinioni, cosa di cui non c’era proprio bisogno, e creato un divario evidente tra chi sostiene il pensiero unico dominante e chi lotta per la libertà di opinione e per il diritto all’informazione trasparente.
Ciò premesso potrete comprendermi – e magari perdonarmi – se, vedendo Zuckerberg vestito a festa accanto alla moglie su Facebook, con tanto di didascalia “Optimistic and celebrating — a Washington, Stati Uniti d’America,” mi è venuto da pensare: “Ha davvero la faccia come il culo.” Non è elegante, lo ammetto.
Sono comunque certa che assisteremo a numerosi e repentini cambi di opinione nei prossimi tempi. La dignità e l’onestà… queste sconosciute.
Esiste dunque un giudice a Berlino scriveva nella sua opera Bertolt Brecht e oggi noi possiamo adattare la frase e dire “Esiste dunque un giudice a Velletri”. Un giudice che ha riportato in Italia lo stato di diritto e che ricorda a tutti, in nome del popolo italiano, con sentenza depositata il 24 ottobre 2024 che, la normativa sul farmaco in materia di vaccini a mRNA, cd contro la covid19, è stata violata in maniera abnorme ma non solo…
Procediamo per punti. Un’ operatrice socio sanitaria ha agito in giudizio con ricorso datato 8 novembre 2021 contro l’ospedale presso cui lavorava, il San Raffaele di Roma, chiedendo fosse dichiarata l’illegittimità della sospensione inflittale dall’azienda in ottemperanza del famigerato dl. 44/2021 che all’art. 4 sanciva “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita.. etc etc ..” Il giudice per rispondere alla ricorrente ha dovuto chiedere l’intervento di un consulente tecnico (CTU) perché, per valutare l’illegittimità o meno del provvedimento inflitto all’operatrice socio sanitaria era, ed è, di fondamentale importanza comprendere se i vaccini anticovid somministrati avrebbero davvero impedito l’infezione da SARS CoV-2 come scritto nella legge oppure no.
Ebbene il Ctu, manuale di medicina alla mano, innanzitutto chiarisce, e speriamo una volta per tutte, la differenza tra infezione e malattia, e scrive: “Una persona può essere infettata da un agente microbico – come un virus- anche senza manifestare nessuna malattia” e ancora precisa “nel caso specifico della malattia COVID-19, malattia determinata dall’infezione dell’agente infettivo Sars Cov-2- si sono adottati vaccini specifici che sono stati autorizzati per la prevenzione della malattia Covid-19 ma non della trasmissione del virus Sars Cov-2. Per contrastare la trasmissione del virus sono state adottate diverse misure di contenimento (come i “lock down” ed il “distanziamento sociale”).
Sul punto per vero si era già espressa la stessa Aifa che in risposta al Foia dell’associazione Arbitrum, il 19 luglio 2024, ha dichiarato: “allo stato attuale, nessun vaccino COVID-19 approvato presenta l’indicazione “prevenzione della trasmissione dell’infezione dall’agente Sars cov2”. E ricordiamo che sempre AIFA, già nel 2021, nel suo sito ribadiva che i vaccinati possono, nonostante l’immunità protettiva, contagiare chi sta vicino (motivo per cui si devono continuare ad adottare, se pur vaccinati, le misure di protezione anti COVID-19).
A fronte di ciò il giudice ha dovuto dichiarare, quindi ,che risulta accertato in giudizio che non esiste documentazione di Aifa o di Ema che consenta di utilizzare i vaccini a carico de SSN indicati per la prevenzione della malattia Covid 19 anche per la prevenzione dell’infezione da SARS Cov 2 , ma, a questo punto, il giudice aggiunge pure un’altra tessera al mosaico in costruzione che mostrerà un giorno il voltò della verità in questa brutta faccenda, ovvero, scrive “l’erronea rappresentazione legislativa relativa all’imposizione dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 d.l. 44/21 cit. al fine di prevenire la trasmissione dell’infezione da SARS Cov 2 ha certamente indotto le persone vaccinate ad assumere comportamenti non precauzionali ai fini della trasmissione dell’infezione (ad esempio contatti ravvicinati con soggetti fragili), sulla base dell’erronea convinzione che non trasmettessero l’infezione, circostanza invece questa scientificamente non esclusa, contribuendo invece paradossalmente alla diffusione dell’infezione.
Altro punto toccato dalla sentenza è quello relativo alla violazione di un’altra norma la l. 648/1996, normativa che sancisce quando possono essere utilizzati dei farmaci off label, fuori dalle indicazioni di scheda tecnica. Ebbene , il Giudice afferma che risulta accertato in giudizio che in base alla legge di riferimento n. 648/1996 non risulta che sia mai stato autorizzato dal CTS di AIFA l’utilizzo a carico del SSN di qualche vaccino per la prevenzione della trasmissione del virus Sars-CoV-2. Questa autorizzazione – precisa- non poteva infatti essere data per difetto dei presupposti normativi necessari”. E infatti 1) non c’erano studi conclusi di fase II pubblicati sull’indicazione proposta; 2) nel sito AIFA non è mai stato pubblicato l’elenco previsto per legge con esplicitata la nuova indicazione autorizzata; 3) in ogni caso l’’applicazione della l. 648 si riferisce a farmaci da somministrare a persone con una determinata malattia e non ai sani, come è avvenuto invece per la somministrazione dei vaccini.
E ancora, considerato che l’operatrice socio sanitaria ricorrente era guarita dalla malattia covid19 , la sentenza affronta anche questo tema: I guariti potevano essere vaccinati? Era scritto nelle schede tecniche dei vaccini che si potevano inoculare? Ebbene il giudice, sempre a fronte dei chiarimenti dell’CTU, dichiara qualcosa che mai era stato annunciato in un’ aula di tribunale : “Nelle schede tecniche dei vaccini anti Covid-19- scrive il giudice- non è mai stata rappresentata la possibilità di poter utilizzare tali farmaci su persone con pregressa malattia (o positività ad un tampone quindi nel caso di una malattia asintomatica), di poter considerare una guarigione (o positività ad un tampone quindi nel caso di una malattia asintomatica) come una dose, di poter ritenere sicura la vaccinazione di una persona con pregressa malattia (o positività ad un tampone quindi nel caso di una malattia asintomatica) dopo un determinato periodo di tempo.” A fronte di ciò il CTU ricorda pure, che i guariti non hanno fatto parte delle sperimentazioni, sono stati esclusi come affermato dalle stesse case farmaceutiche produttrici del vaccini; di queste dichiarazioni ne riportiamo una su tutte, quella di Pfizer che dice “Sono state escluse ( dalla sperimentazione) le persone con una precedente diagnosi clinica o virologica di Covid-19 o infezione da SARS-CoV-2. Ciò detto il CTU tuona in tre tempi:
In nessuna parte delle relative schede tecniche (RCP) dei vaccini anti Covid-19 vengono mai citate le persone guarite o con pregressa malattia come possibili destinatari della vaccinazione;
In nessuna parte delle relative schede tecniche (RCP) dei vaccini anti Covid-19 viene mai citata la possibilità di considerare una guarigione come possibile sostituzione analoga di una dose di vaccino;
In nessuna parte delle relative schede tecniche (RCP) dei vaccini anti Covid-19 viene mai citata la possibilità di una tempistica di possibile vaccinazione di una persona con pregressa malattia affinché questa possa considerarsi non solo efficace ma, soprattutto, sicura. Per i motivi sopra esposti non solo non sarebbe consentito dalla scheda tecnica vaccinare una persona con pregressa malattia ma tale eventualità esporrebbe un eventuale destinatario di tale trattamento sanitario ad un potenziale pericolo di vita non avendo, le stesse ditte produttrici dei vaccini, mai analizzato la sicurezza delle somministrazioni dei loro farmaci sulle persone con pregressa malattia né da un punto di vista numerico di dosi e guarigioni, né individuando finestre temporali per considerare tali somministrazioni efficaci e soprattutto sicure” e infatti, ricordiamo noi, che inizialmente le dosi per ottenere l’immunizzazione dovevano essere due, poi improvvisamente hanno iniziato a parlare di tre e poi quattro (e oggi c’è chi ha fatto la sesta) e tutto in questo contesto di violazioni e pressapochismo.
In definitiva, la giudice, che ha anche affrontato il principio del consenso informato, chiude scrivendo “La norma espressa dall’art. 4 comma 4 del d.l. n. 44/2021 conv. in L. n. 76/2021 deve ritenersi illegittima per violazione dell’art. 32 Cost., dell’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea , per violazione degli artt. 5 e 26 della Convenzione di Oviedo, vincolante per l’Italia, per compressione del diritto fondamentale dell’uomo al trattamento sanitario sulla base del consenso libero e informato e per compressione del diritto al lavoro di cui all’art. 4 Cost., e per effettiva insussistenza della finalità della tutela della salute pubblica, non essendo idonei i vaccini autorizzati alla prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS COV 2. Insomma, questa sentenza suona proprio come uno schiaffo preciso e pesante a tutte le istituzioni, in particolare a quelle che per definizione si sarebbero dovute preoccupare di proteggere la salute delle persone.
Tutti i punti trattati nella sentenza, sono stati inoltre ampiamente anticipati e approfonditi in questo blog negli ultimi anni in cui mi sono sempre preoccupata di denunciare, dati alla mano, le irregolarità cui stavamo assistendo. La violazione della normativa del farmaco e la vaccinazione dei guariti a spregio di ogni garanzia sono stati affrontati grazie alla competenza del dott. Fabio La Falce, farmacista ospedaliero, esperto nella normativa del farmaco che vede per una volta le proprie argomentazioni diventare sentenza , e portare quindi il valore e l’affermazione della legge, almeno in un caso, quello giudicato da un Giudice a Velletri.
“Pazienta per un poco: i calunniatori non vivono a lungo. La verità è figlia del tempo: presto la vedrai apparire per vendicare i tuoi torti.” Ad Maiora Semper
Non so descrivervi con quanta forza mi ha fatto vibrare questo canto, ma ci voglio provare. Mi è entrato dentro con lo stesso stupore che crea un tramonto infuocato che rapisce lo sguardo e vorresti finisse mai, con la stessa magia di una corsa al galoppo su un unicorno che a un tratto prende il volo portandomi con sé, con la stessa forza con cui la natura mi richiama prepotentemente nei boschi vibranti di vita vera, con la stessa meraviglia di un amore, ancora mai conosciuto, che sorprende con mille baci che mai saziano.
In questo inverno così strano questo stupefacente canto del “corvo delle nevi” mi è arrivato e mi ha risuonato potente nell’anima perché a me sapete ha parlato di Verità e Libertà e mi ha svelato che sono come due innamorati che non si lasciano mai e danzano per il mondo sempre insieme.
Libertà mi ha detto non può essere nell’amante che si dice tale ma di nascosto, dalla sposa o dallo sposo, è sempre in cerca di conferme tra le braccia di nuove conquiste, la libertà non seduce per il piacere di compiacersi, ferendo gli altri. L’uomo libero non fa le cose di nascosto o mentendo, questa non è libertà, è solo la banale, diffusissima viltà.
SUOR – sciamana
La libertà agisce alla luce del sole e non inganna e non ferisce: questa è la sua forza, l’orgoglio di manifestarsi e di essere con fierezza ciò che è.
Libertà non è nemmeno chiudere le persone in recinti da 15 minuti, e libero non è chi accetta passivamente di esservi rinchiuso.
Libertà non è sfruttare la natura e renderla sterile per poter dare un prezzo ai suoi semi.
Libertà non è pagare ogni cosa anche per usare ciò che ti appartiene. E non è liberale chi ti obbliga a farlo pur dicendosi tale. Libertà non è farsi iniettare nel corpo qualunque sostanza senza alcun rispetto per la propria vita e singolarità. E non è libero chi scambia la propria salute per uno stipendio. E non è liberale chi ti ricatta mettendo su piatto il tuo diritto alla salute e sull’altro il tuo diritto al lavoro.
Libertà non è obbedire: Libertà è poter scegliere, la cosa migliore per noi e per gli altri, e lottare per averla. Perché come scrive boy sul muro di Pordenone: “La libertà non è gratuita”.
La libertà è un atto di coraggio, di forza, di onestà e di amore, sì di tantissimo amore. Per sé e per gli altri.
La libertà è armonia, è serenità. Perché chi è libero, è in pace con se stesso, non ha niente di cui vergognarsi, perché la libertà quella vera, è rispetto, per sè e per gli altri. L’uomo, mi ha suggerito questo canto, è terrorizzato dalla libertà, perché lo obbliga a essere onesto… con se stesso.
La libertà è una cosa rara, una conquista per veri eroi.
Questo è il motivo per cui gli uomini liberi mancano e abbondano i millantatori.
Questo è quanto mi ha raccontato questo canto , che sapete è il canto della natura che ci richiama a se’ perché è nella natura dell’uomo, la Libertà.
Marianna Maiorino- Ad Maiora
(ovviamente la parola uomo, comprende uomini e donne)
Nel mio video commento e condivido con voi il testo di un’ordinanza pubblicata dal Tribunale di Firenze. Finalmente un giudice ha preso le schede tecniche dei vaccini e le ha lette ma non solo ha scoperto e letto la legge 648/96 … e finalmente viene messa nero su bianco la gravità di quanto fatto dal Governo italiano, in merito all’obbligo vaccinale e dal Ministero della salute dove la profonda ignoranza degli uomini che vi lavorano fa sì che si siano confusi concetti basilari elementari quali trasmissione del virus e malattia. Ad Maiora
E’ vero la Corte Costituzionale ha affermato che l’obbligo vaccinale era diciamo legittimo. Ma analizziamo meglio il punto. Perché e a quali condizioni l’obbligo poteva essere ( ammesso e non concesso) legittimo? Le condizioni erano che il farmaco prevenisse la trasmissione del virus, quindi l’infezione. I vaccini inoculati alle persone contro il sars cov 2 avevano questa caratteristica? No. No. No. In scheda tecnica TUTTI I VACCINI SONO INDICATI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LA PREVENZIONE DELLA MALATTIA COVID19. Quindi nessun farmaco in commercio poteva essere utilizzato per ottemperare all’obbligo e alle finalità che lo legittimavano.
Di seguito alcune importanti considerazioni che ritengo doveroso fare, e condividere con tutti Voi, che portano come risultato all’ammissione della inesistenza dei presupposti per poter ottemperare all’obbligo vaccinale di cui al comma 1, art 4 Dl 44/2021 e successiva conversione in legge volta all’obbligo vaccinale per i sanitari ed altre categorie di lavoratori. Il legislatore, con un atto avente forza di legge, il D.L. n. 44/2021, pubblicato ed entrato in vigore data 1° aprile 2021, convertito successivamente in Legge 28 maggio 2021, n.76, ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, con questa motivazione:“In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.”Dal testo della norma, si evince che la ratio sia la tutela della salute pubblica e della sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza. Ciò si otterrebbe somministrando al personale sanitario un farmaco in grado di prevenire l’infezione da SARS-CoV-2. È, altresì, implicito che questi farmaci di profilassi debbano possedere requisiti tali da risultare sicuri ed efficaci in quanto vanno somministrati a soggetti non infetti e, nella maggioranza dei casi, sani.L’interpretazione della legge deve essere aderente il più possibile al testo letterale, così come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, v. tra le tante, le sentenze di:
Cassazione civile, sezioni Unite, sentenza 4.2.2020, n. 2505; Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza del 9.11.2019, n. 7667; Tribunale Trieste, sezione prima, sentenza del 6.5.2019; Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 25.07.2019; Corte d’Appello Roma, sezione seconda, sentenza del 19.06.2019; Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 23.07.2019; Tribunale di Milano, sezione prima, sentenza del 6.6.2019; Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 22.03.2019, n. 8230.Perché si possa ottemperare all’obbligo previsto occorre che esista effettivamente un procedimento medico efficace nel prevenire l’infezione da SARS-CoV-2 nel personale sanitario per evitare che esso, nelle proprie attività di contatto con i pazienti, rischi di essere veicolo di contagio del virus.Si noti che “infezione” non significa né è sinonimo di “malattia”, e che non è richiesto dal legislatore che il metodo previsto (“vaccinazione”) protegga gli operatori sanitari dalle conseguenze della “infezione”, ossia dalla malattia, ma è richiesto che prevenga l’infezione stessa e il contagio ad altri.Semplicemente e perentoriamente si richiede che il personale interessato dal provvedimento non possa “infettare” chi sta vicino (colleghi, pazienti ed utenti).
Il Dizionario di Medicina Treccani 2010 definisce infezione come un “processo caratterizzato da penetrazione e moltiplicazione, nei tessuti viventi, di microrganismi patogeni “.I “vaccini” attualmente in commercio in Italia, sulla base di autorizzazione da parte di AIFA, a seguito di studi registrativi che hanno portato in situazione “emergenziale” al loro utilizzo (e loro specifiche indicazioni) sono: COMIRNATY – Pfizer spa4.1 – Indicazioni terapeuticheComirnaty è indicato per l’immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni.L’uso di questo vaccino deve essere in accordo con le raccomandazioni ufficiali.VAXZEVRIA – AstraZeneca spa4.1 – Indicazioni terapeuticheVaxzevria è indicato per l’immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni.L’uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.COVID 19 VACCINE – ModeRNA spa4.1 – Indicazioni terapeuticheSpikevax è indicato per l’immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni.L’uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.COVID 19 VACCINE – Jansenn spa4.1 – Indicazioni terapeuticheCOVID-19 Vaccine Janssen è indicato per l’immunizzazione attiva nella prevenzione della malattia da nuovo coronavirus (COVID-19), causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni.L’uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.In Italia ogni farmaco che ha ricevuto l’AIC (autorizzazione per l’immissione in commercio) deve essere utilizzato, a carico del SSN, SOLO ed ESCLUSIVAMENTE secondo quando indicato in scheda tecnica presente all’interno di ogni singola confezione di farmaco circolante sul territorio nazionale (tranne usi off label e 648/96) in applicazione della legge 219/2006. Nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP ) di Comirnaty, inoltre, si può leggere: “Il vaccino induce sia una risposta anticorpale neutralizzante che una risposta immunitaria cellulo-mediata verso l’antigene delle proteine spike (S), che possono contribuire a proteggere contro COVID-19.”Nel RCP di ModeRNA, inoltre, si può leggere: “la proteina spike del SARS-Cov -2, espressa e legata alla membrana, viene quindi riconosciuta dalle cellule immunitarie come an gene estraneo i induce una risposta sia delle cellule T che delle cellule B che generano anticorpi neutralizzanti, i quali possono contribuire alla protezione contro COVID-19.”La stessa AIFA ha dichiarato (nelle FAQ pubblicate il 4 agosto 2021, e confermata nell’aggiornamento del 20 settembre 2021, sul proprio sito ufficiale che i vaccini attualmente in uso emergenziale non prevengono, fino a prova contraria, la trasmissibilità e la circolazione del virus ma solamente la malattia Covid-19 determinata dal virus. Si sottolinea nella stessa FAQ cheanche i vaccinati possono, nonostante l’immunità protettiva, contagiare chi sta vicino(motivo per cui si devono continuare ad adottare, se pur vaccinati, le misure di protezione anti COVID-19). Viene in aggiunta rimarcato che i vaccini proteggono solo i vaccinati stessi e non prevengono l’infezione di altri e da altri.FAQ 4. Le persone vaccinate possono trasmettere comunque l’infezione ad altre persone? Lo scopo degli studi registrativi era di valutare l’efficacia dei vaccini nel proteggere dalla malattia COVID-19. Gli studi per stabilire se le persone vaccinate, infettate in modo asintomatico, possano contagiare altre persone sono in corso. Poiché è possibile che, nonostante l’immunità protettiva, in qualche caso il virus possa persistere nascosto nella mucosa nasale, le persone vaccinate e quelle che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti COVID-19.FAQ 5. I vaccini proteggono solo la persona vaccinata o anche i suoi familiari?I vaccini proteggono la persona vaccinata, ma se siamo in tanti a vaccinarci, potremmo ridurre la circolazione del virus e quindi proteggere anche le persone che non si vaccinano: la vaccinazione protegge chi si vaccina, ma contribuisce a proteggere anche la comunità in cui si vive.Quanto sopra dimostra che i “vaccini” attualmente somministrati non sono idonei (e quindi utilizzabili a carico del SSN) a garantire la protezione dalla trasmissione del Virus Sars Cov-2 dei propri assistiti (ovvero prevenire la trasmissione a questi da parte dei sanitari), che poi sarebbe il presupposto per giustificare l’imposizione dell’obbligo alla vaccinazione.
Per i motivi sopra espressi non si puo’ che giungere alla considerazione unica che, in applicazione alla mera norma legislativa sui farmaci, in Italia NON ci siano specialità medicinali con indicazione autorizzata volti alla prevenzione della trasmissione del SARS-CoV-2 (per tale motivo ogni cittadino italiano non puo’ ottemperare all’obbligo previsto per legge se non utilizzando impropriamente un farmaco fuori scheda tecnica).
Si sottolinea in aggiunta che questi vaccini non hanno mai ottenuto diversa indicazione terapeutica, diversamente la si troverebbe nell’elenco di cui alla legge 648/96 e pubblicata sul sito dell’AIFA che si ricorda essere l’unica legge che potrebbe permettere l’utilizzo di un farmaco fuori scheda tecnica a carico del SSN). AD MAIORA
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Il Presidente dell’Ordine degli Odontoiatri di La Spezia ha ricordato che il medico giura fedeltà ai principi dell’etica medica infatti e non alle leggi.
Ad Ad Maiora abbiamo incontrato il dott. Sandro Sanvenero, medico, presidente dell’ordine degli odontoiatri di La Spezia che nei giorni scorsi ha spedito agli iscritti del suo ordine, 240 medici, una lettera nella quale dichiara che non firmerà più, quindi non avvallerà più, con la sua firma, le sospensioni per i medici non in regola con le vaccinazioni contro la covid 19. Quello del dott. Sanvenero è un atto di disobbedienza motivato dal fatto che il medico, ricorda il presidente dell’Ordine degli Odontoiatri di La spezia , giura fedeltà ai principi dell’etica medica e non alle leggi. Buona visione.
Come ben sapete oramai in tutta Italia negli ultimi mesi, in occasione delle assemblee per l’approvazione dei bilanci, nei vari ordini professionali delle categorie di medici e infermieri si stanno registrando scontri all’origine dei quali c’è l’obbligo vaccinale imposto, per alcuni di loro, “senza le necessarie precauzioni di sicurezza ed efficacia”. Per dare un po’ il quadro di quanto è accaduto ricordiamo che negli Ordini dei medici di Udine e di Torino, il bilancio è stato respinto con voto a maggioranza dall’assemblea degli iscritti. A Roma dove è intervenuta anche la polizia, è stata sfiorata la rissa e non sono mancati, diciamo così, gli inviti a incontrarsi in tribunale, stessa situazione a Venezia e Rimini. Molto diversa invece la situazione a Torino, dove in occasione dell’assemblea dei farmacisti, non ci sono stati disordini:“Non ci interessa parlare dei soldi del bilancio” avrebbero detto una sessantina di farmacisti, “vogliamo solo poter parlare per esporre quanto è accaduto in questi due anni”.Il presidente dell’ordine, Mario Giaccone, che deve aver tirato un sospiro di sollievo avendo messo in salvo il suo bilancio ha acconsentito a dare loro la parola. A parlare a nome di tutti, il dott. Fabio la Falce, farmacista ospedaliero, che ha esordito chiarendo che non avrebbe parlato delle “situazioni surreali” delle sospensioni dei professionisti, e nemmeno di posizioni pro vaccino e contro vaccino, o dell’ efficacia e della sicurezza degli stessi “perché parlare di sicurezza di un vaccino che fa anche morire e di efficacia posto che siamo arrivati alla terza e quarta dose pare fuori luogo” ha chiarito. La Falce ha invece puntato dritto al nocciolo della questione l’ “appropriatezza prescrittiva”, la nostra mission l’ha definita.
Un pugno nello stomaco la sua relazione che partendo dall’art. 4 della legge 44/21 relativo dell’obbligo vaccinale per i sanitari, per 20 minuti ne ha demolito tutti i presupposti. Non solo alla luce delle normativa vigente ma prendendo in considerazione le schede tecniche dei vaccini, le relazioni e raccomandazioni della CTS e delle circolari Ministeriali. Arrivando a conclusioni che se fossero confermate da un giudice sarebbero agghiaccianti per medici e infermieri vaccinatori e non solo. Rinviamo in toto al video dove potete ascoltare dalla voce del dott. La Falce tutti passaggi esposti con semplicità e chiarezza.
Il video è costruito sull’audio originale e integrale dell’intervento del dott. La Falce, sul quale ho aggiunto le immagini dell’intervento ( poche purtroppo), le immagini dei documenti citati e l’intervento del sig. Crisanti cui ha fatto riferimento il dott. La Falce durante l’intervento per dare modo a tutti di capire a cosa si riferisse.
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