A SOSTENERLO ANCORA IL DOTT. FABIO LA FALCE

Che vaccinare le persone guarite da covid19 sia stato un errore è cosa già sostenuta da molti medici, ne cito uno per tutti , il dott. Alberto Donzelli, e alla base delle loro affermazioni questi medici pongono il fatto che non vi sia alcuna evidenza medica (studi e quindi verifiche sull’incidenza del vaccino su persone con anticorpi, su persone con long covd, etc. etc. ) e che trattare allo stesso modo un paziente che ha avuto la malattia ed uno che non ha avuto la malattia è stata la prima volta in medicina. Ripeto: la prima volta nella medicina. In effetti avete mai sentito di gente che ha preso il morbillo e poi è stata vaccinata contro il morbillo ? No. E forse una ragione c’è, no?! Ma ci sono anche altre ragioni per cui vaccinare i guariti è stato uno sbaglio anzi pare sia stato proprio illegale ad affermarlo ancora una volta il dott. Fabio La Falce farmacista ospedaliero esperto nell’appropriatezza prescrittiva e nella normativa del farmaco, nel video la sua teoria

intervista a Fabio La Falce – farmacista ospedaliero

Riporto qui di seguito una relazione molto chiara redatta dallo stesso dott. La Falce.

“PERCHE’ E’ ILLEGALE VACCINARE CON I SIERI SPERIMENTALI PER LA PREVENZIONE DELLA MALATTIA COVID-19 PERSONE GUARITE O CON UN SIEROLOGICO POSITIVO AGLI ANTICORPI ANTI COVID-19

Fermo restando che in Italia non esistono farmaci indicati per la prevenzione della trasmissione del virus SARS CoV-2 (presupposto dell’obbligo imposto con la legge 44/2021 nei fatti non ottemperabile se non violando la norma sul corretto ed appropriato utilizzo dei farmaci – legge 219/2006), questa relazione spiega i motivi che portano a considerare illegale una vaccinazione proposta a carico del SSN (Sistema Sanitario Nazionale) ad una persona guarita o con presente sierologico positivo agli anticorpi anti covid-19 partendo da alcune semplicissime considerazioni di fatto.

1) Gli studi registrativi di Pfizer (Comirnaty®) e Moderna (Spikevax®) hanno escluso le persone con pregressa malattia covid-19 tra le categorie (oltre agli immunodepresse/compromessi e/o con terapie a base di immunosoppressori) eleggibili per lo studio.
Questa scelta pare quanto mai scontata visto che si stava studiando un vaccino per cui chiunque è a conoscenza che una persona con pregressa malattia avrebbe avuto già gli anticorpi che avrebbe protetto da future reinfezioni.
Nonostante fosse scontato (nessun medico al mondo vaccinerebbe una persona con un vaccino del morbillo se mesi prima questa persona ha contratto il morbillo) è stato rimarcato alla sezione metodi questa scelta di escludere dallo studio questa categoria particolare di persone.
“Key exclusion criteria included a medical history of Covid-19, treatment with immunosuppressive therapy, or diagnosis with an immunocompromising condition.”(1)
“Eligible participants were persons 18 years of age or older with no known history of SARS-CoV-2 infection and with locations or circumstances that put them at an appreciable risk of SARS-CoV-2 infection, a high risk of severe Covid-19, or both.” (2)
“Persons with a previous clinical or virologic Covid-19 diagnosis or SARS-CoV-2 infection, previous coronavirus vaccination, diagnosis of an immunocompromising or immunodeficiency disorder, or treatment with immunosuppressive therapy (including cytotoxic agents and systemic glucocorticoids) were excluded.” (3)

2) Fermo restando che in Italia ogni farmaco puo’ essere utilizzato on-label a carico del SSN solo ed esclusivamente secondo quanto previsto in scheda tecnica (RCP riassunto delle caratteristiche del prodotto) si fa presente che (4) (5) (6):
a) In nessuna parte delle relative schede tecniche (RCP) vengono mai citate le persone guarite o con pregressa malattia come possibili destinatari della vaccinazione
b) In nessuna parte delle relative schede tecniche (RCP) viene mai citata la possibilità di considerare una guarigione come possibile sostituzione analoga di una dose di vaccino
c) In nessuna parte delle relative schede tecniche (RCP) viene mai citata la possibilità di una tempistica di possibile vaccinazione di una persona con pregressa malattia
d) A questo si aggiunga che nessuna scheda tecnica è mai stata aggiornata con l’evento “morte” (che nei fatti ne impedirebbe la somministrazione obbligatoria) nonostante le morti accertate e correlate dalla stessa AIFA nei suoi report di farmacovigilanza.*
e) A questo si aggiunga che nessuna scheda tecnica riporta dati di “farmacocinetica” che di per sé rendono incompleto il dossier (che a questo punto dovrebbe produrre revoca dell’AIC per incompletezza dei dati soprattutto in una situazione non emergenziale). **

3) Le considerazioni al punto 1 e 2 (mancanza di indicazioni in scheda tecnica e assenza del razionale scientifico di vaccinare una persona con pregressa malattia) sono la logica spiegazione del perché sia nata la necessità da parte del Ministero della Salute di emanare circolari esplicative di cosa fare nella gestione delle persone guarite (diversamente avrebbe risposto ad ogni quesito specifico su come gestire una persona guarita semplicemente invitando a seguire quando indicato in scheda tecnica).

In ordine cronologico alcune circolari ministeriali riguardanti la gestione dei guariti sono state:
a) Circolare Ministeriale n. 0008284 del 3 marzo 2021
“si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera
sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”
NB. La vaccinazione naturale conseguente all’infezione sostituisce una delle 2 dosi di vaccino normalmente previste; la seconda può essere effettuata entro 6 mesi dalla documentata infezione.

b) Circolare Ministeriale n. 0032884 del 21 luglio 2021
“è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione.”

c) Circolare Ministeriale n. 0040711 del 9 settembre 2021
“- in caso di infezione da SARS-CoV-2 confermata (definita dalla data del primo test molecolare
positivo) entro il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino,
è indicato il completamento della schedula vaccinale con una seconda dose da effettuare entro
sei mesi (180 giorni) dalla documentata infezione (data del primo test molecolare positivo);
trascorso questo arco di tempo, la schedula vaccinale potrà essere comunque completata, il prima
possibile, con la sola seconda dose;

  • in caso di infezione da SARS-CoV-2 confermata (definita dalla data del primo test molecolare
    positivo) oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino,
    la schedula vaccinale è da intendersi completata in quanto l’infezione stessa è da considerarsi
    equivalente alla somministrazione della seconda dose. Resta inteso che l’eventuale
    somministrazione di una seconda dose non è comunque controindicata; ciò vale anche per i
    soggetti guariti, in precedenza non vaccinati, che hanno ricevuto una sola dose di vaccino dopo
    l’infezione da SARS-CoV-2”

d) Circolare Ministeriale n. 0059207 del 24 dicembre 2021
“si rappresenta che la somministrazione della dose di richiamo (booster) a favore dei soggetti per i quali la stessa è raccomandata, con i vaccini e relativi dosaggi autorizzati, sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario o dall’ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un’infezione da SARS-CoV-2, in base alle relative indicazioni).”

e) Circolare Ministeriale n. 0021209 del 8 aprile 2022

“si raccomanda la somministrazione di una seconda dose di richiamo (second booster) con vaccino a mRNA, nei dosaggi autorizzati per la dose booster (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax), purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo, alle persone di età ≥ 80 anni, agli ospiti dei presidi residenziali per anziani, e alle persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti (di cui alla tabella in allegato 2) di età ≥60 anni. Al momento, tale indicazione non si applica ai soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo.”

In ordine cronologico alcune circolari regionali, delle federazioni degli ordini e dell’ufficio di Gabinetto del Ministero della salute che hanno formalmente esplicitato il fatto che si stia operando in un contesto “fuori scheda tecnica” (quindi non sicuro per il paziente/persona sana):

a) Nota congiunta federazione ordini n. 255/2022 del 26 febbraio 2022
Facendo riferimento ad una comunicazione della Regione Piemonte viene rimarcato un quadro di forte incertezza normativa ed anche scientifica sulla possibilità di vaccinare una persona che ha contratto precedentemente l’infezione Sars Cov-2.

b) Nota Ufficio di Gabinetto Ministero della Salute 29 marzo 2022
In questa nota viene più volte ribadito il concetto che l’indicazione alla scelta vaccinale non è frutto delle indicazioni previste in scheda tecnica (come la norma sul farmaco imporrebbe) ma frutto di una scelta “politica” e mai scientifica dell’Ufficio Legislativo.

“Al riguardo, l’Ufficio Legislativo ha confermato che “per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un’unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose). In ogni caso è possibile comunque procedere con ciclo bidose; in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario”

c) Nota congiunta federazioni ordini 835/2022 del 9 giugno 2022
Viene rappresentata l’eterogenicità su tutto il territorio nazionale dell’applicazione delle circolari frutto della non scientificità delle decisioni prese (per cui tutto diventa interpretabile).
“Ciò posto e al fine di evitare un’intollerabile applicazione eterogenea dei termini di differimento della vaccinazione obbligatoria, si chiede a Codesto Ministero di adottare con cortese sollecitudine una circolare che intervenga sul punto in questione per fornire un indirizzo univoco e motivato agli Ordini, attese le ricadute che un’erronea applicazione delle citate circolari ministeriali comporterebbe per la salute pubblica tutelata dalla normativa in materia di obbligo vaccinale, per il funzionamento delle strutture sanitarie e – non in ultimo – per il sostentamento dei professionisti obbligati.”

d) Nota prot. 23758 del 22 giugno 2022 (Regione Piemonte)
In questa comunicazione la stessa Regione Piemonte pone in evidenza tutte le incongruenze rilevate nelle varie circolari ministeriali.
Pone in essere una riflessione cruciale sul perché il Ministero della Salute consideri una “guarigione” come sostituta di una dose (nel caso di persone non vaccinate) e non consideri la stessa cosa su una persona che dopo un ciclo primario ha contratto l’infezione (perché in tale caso sarebbe da considerare come dose booster la guarigione e la dose imposta sarebbe la 4° dose nemmeno prevista off-label.
“Sulla base di tali considerazioni e in assenza di una risposta favorevole alla richiesta autorizzazione, da parte del Ministero della Salute, alla somministrazione di quella che a tutti gli effetti si configurerebbe come Second Booster, alle fasce di popolazione soggette ad obbligo vaccinale, si ritiene possibile non confermare le sanzioni dell’Agenzia delle entrate-Riscossioni e non procedere alla sospensione del personale ASR in tali situazioni.”

e) Nota Ufficio di Gabinetto Ministero della Salute 01 luglio 2022
In questa nota la Sig. Tiziana Coccoluto (capo di Gabinetto d’ordine del Ministro) dichiara che, per dare risposta alle federazioni degli ordini, ha dovuto rivolgersi al CSS con nota prot. N. 11385 del 01 luglio 2022 interpellato al fine delle valutazioni delle evidenze scientifiche. Nei fatti rappresenta una dichiarazione ed una conferma che la stessa ha agito fino a questo momento senza che fossero in suo possesso conoscenze scientifiche adeguate.
All’oggi una eventuale risposta all’interrogazione al Consiglio Superiore di Sanità non è nota, non essendo state aggiornate le federazioni ed i relativi iscritti in merito si desume che non siano pervenute risposte e chiarimenti da parte del CSS.
“Di seguito alle indicazioni fornite dall’Ufficio di Gabinetto con nota n. 5505 del 29 marzo 2022, e in considerazione dell’attuale stato delle conoscenze scientifiche del settore, si informa che il Ministro della salute ha ritenuto opportuno conoscere il parere del Consiglio Superiore di Sanità, interpellato in merito con nota n. 11385 del 1 luglio u.s., al fine di valutare l’evoluzione delle evidenze scientifiche e le conseguenti indicazioni fornite dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria sulle modalità e sulle tempistiche delle somministrazioni dei vaccini anti Covid-19. Sarà quindi cura di questa Amministrazione aggiornare codeste Federazioni in merito agli ulteriori sviluppi della questione, una volta acquisito il predetto parere.”

CONSIDERAZIONI GENERALI
Un medico puo’ somministrare un farmaco a carico del SSN secondo quanto previsto da scheda tecnica (RCP del prodotto) e non in base a quanto dichiarato, indicato, suggerito su una circolare ministeriale (ancor meno quando queste non citano studi e non diano riferimenti di schede tecniche dei farmaci a cui ci si sta riferendo).

Per usare eventualmente un farmaco al di fuori della scheda tecnica a carico del SSN si deve ricadere in quanto normato dalla legge 648/96 (che prevede studi almeno di fase 2 pubblicati sulla indicazione off-label proposta), legge non applicata per assenza di studi come le stesse ditte produttrici hanno dichiarato data l’esclusione nello studio delle persone con pregressa malattia.
Le innumerevoli, e spesso contrastanti, circolari ministeriali sono la conferma di una situazione non prevista e non normata e che per tale ragione fino a prova contraria oltre a considerarsi illegale è da considerarsi non sicura (gli studi sui farmaci devono garantire oltre l’efficacia anche la sicurezza: se non ci sono studi a riguardo di una indicazione si deve sempre ritenere per il principio di precauzione potenzialmente dannoso l’utilizzo di un farmaco fino a prova contraria).

Si ricorda quanto previsto dal codice deontologico dei medici:
CAPO IV – ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E TRATTAMENTI TERAPEUTICI
Art. 12 Prescrizione e trattamento terapeutico
La prescrizione di farmaci, per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzate al commercio, è consentita purchè la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata. In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti.

Si riporta quanto previsto dal codice deontologico dei farmacisti:
ART. 10 Farmacovigilanza, aderenza e appropriatezza terapeutica
Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica attraverso una puntuale osservanza delle norme di farmacovigilanza, provvedendo alla segnalazione di ADR alle autorità competenti.
Il farmacista pone in essere ogni utile iniziativa professionale volta ad assicurare l’aderenza alle terapie farmacologiche, contribuendo a garantire un maggiore livello di efficacia delle medesime a tutela della salute del paziente e di un corretto governo della spesa del Servizio Sanitario Nazionale.
Il farmacista collabora con il medico e con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di assicurare la migliore appropriatezza terapeutica.

Tutto quanto sopra espresso quale logica puntuale per cui oggi si può pacificamente dichiarare come la vaccinazione perpetrata a carico di una persona con pregressa malattia possa essere considerata fuori norma.

Ricordo quanto indicato all’art.445 del cp relativamente all’utilizzo di un farmaco fuori norma, a questo si aggiungano le valutazioni di un eventuale danno erariale nella misura in cui si stia somministrando un farmaco a carico del SSN senza che ve ne siano i presupposti.
“Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali(1), le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche(2), o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032“.

*Relativamente all’evento morte (certificato dai report di farmacovigilanza passiva di AIFA e da tutti gli strumenti di farmacovigilanza internazionali) si ricorda quanto indicato all’articolo 40 della legge 219/2006 (AIC negata se il rapporto rischio/beneficio non è considerata favorevole ed in questo caso il rischio di morte di una persona sana a fronte della possibilità di contrarre la malattia e di morire della stessa è totalmente sfavorevole all’utilizzo del farmaco) ed al comma 2 dell’art 141 della legge 219/2006 (che prevede la revoca dell’AIC nel caso il medicinale si riveli “nocivo alle normali condizioni di utilizzo”: la morte si ritiene possa essere considerata pacificamente l’evento piu’ nocivo in assoluto).
In applicazione della legge le AIC dei vaccini per la prevenzione della covid-19 dovevano essere revocate da mesi e chiunque li somministri non puo’ oggi non prendere questo dato in considerazione ed eventualmente risponderne nelle opportune sedi legali un giorno.

**Relativamente alla mancanza dei dati/parametri di farmacocinetica nelle schede tecniche dei vaccini per la prevenzione della covid-19 si richiama l’art.14 della legge 219/2006 che indica l’obbligatorietà che queste contengano tutte le informazioni previste nell’allegato 2 della stessa legge. L’allegato 2 prevede al punto 5.2 i dati di farmacocinetica (completamente assenti).
Il comma 3 dell’art.8 della legge 219/2006 definisce che la domanda per richiedere l’AIC deve contenere tutte le informazioni e documenti elencati e conformi all’allegato 1. Al punto 4.2.2 dell’allegato 1 sono previsti i dati di farmacocinetica, nei fatti completamente mancanti (l’AIC NON POTEVA NEMMENO ESSERE RICHIESTA SENZA QUESTI DATI).

(1) Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine (Polack at all.) published on December 10, 2020, at NEJM.org
(2) Efficacy and Safetu of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine (Baden at all.) published on December 30, 2020, at NEJM.org.
(3) Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Cocid-19 Vaccine in Adolescents (Frenck at all.) published on May 27, 2021, at NEJM.org.
(4) www.aifa.gov.it/documents/20142/1279946/RCP_COMIRNATY_Original-Omicron_BA.1_12.09.2022.pdf RCP Comirnaty Original Pfizer
(5) www.aifa.gov.it/documents/20142/1291310/RCP_SPIKEVAX_bivalent_Original-Omicron_BA.1_12_09_2022.pdf RCP Spikevax Moderna Aggiornato
www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5452_54_file.pdf RCP Comirnaty Pfizer Aggi

marianna maior (riproduzione riservata©)

le altre interviste al dott. La Falce le trovate qui:

Immagine del virus Sars Cov 2
Immagine molecola di N-Acetilcisteina (NAC) uno dei rimedi contro Covid19. Gli altri sono: antinfiammatori, cortisonici, anticorpi monoclonali.

Biontech ha scritto questa frase in un testo destinato all’agenzia americana SEC (Securities and Exchange Commission) che ha una missione divisa in tre parti: “proteggere gli investitori, mantenere mercati equi, ordinati ed efficienti, facilitare la formazione di capitale”. Biontech si è rivolta a Sec per essere protetta, per garantire i suoi investitori o per ottenere più forza sul mercato o qualcosa di simile? Ipotizziamo sia così. Alcuni quotidiani italiani hanno riportato la frase di Biontech scrivendo che si tratta di una confessione e questo ritengo anche perché, oltre a dire “non siamo sicuri di dimostrare efficacia e sicurezza del nuovo vaccino Pfizer per ottenere l’approvazione permanente etc etc- Biontech aggiunge: “La successiva scoperta di problemi precedentemente non rilevati potrebbe influire negativamente sulla vendita commerciale del prodotto, portare a restrizioni o al ritiro del prodotto dal mercato”.

Stando ai fact checker i quotidiani italiani cui abbiamo fatto riferimento sopra avrebbero tolto dal contesto originario la frase di Biontech determinando un travisamento del suo significato. Biontech non stava parlando in termini sanitari, affermano, ma in termini economici; stava interloquendo con un ente che si pone come scopo di proteggere gli investitori, il prodotto sul mercato, o cose simili. Bene. Quindi fatemi capire: il prodotto sarebbe assolutamente sicuro per inoculare da un punto di vista sanitario milioni di persone in giro per il mondo, ma se stiamo parlando di dare garanzie a investitori allora no? Il prodotto non è più così sicuro? Questa interpretazione è a dir poco assurda. Quanto al fatto di essere stata estrapolata dal contesto neanche questa è un affermazione, a mio avviso accettabile, perché il contesto è comunque quello delle reazioni avverse sempre maggiori e di studi autorevoli pubblicati in riviste specializzate che stanno facendo emergere la pericolosità dei vaccini a mRNA. Mi spiego. Innanzitutto, come ha riportato anche l’AIFA nel documento reso pubblico il 16.03.21, i sieri per ottenere l’autorizzazione permanente al commercio dovranno entro il 31.12.2023 presentare “il report finale dello studio clinico per lo studio cieco Vac31518cov3001, randomizzato, controllato con placebo”. Ergo sino al 31.12.2023 i sieri sono sperimentali, perché se l’Iter non è completato e se hanno ottenuto un’autorizzazione condizionata vuol dire che manca un pezzo agli studi scientifici. Cosa mancava? Ad esempio i sieri non erano stati testati in presenza di diverse malattie quali ad esempio quelle tiroidee e poco e niente sono stati testati sulle donne come ha affermato la stessa dott.ssa Antonella Viola quando ha dichiarato (vd. La Repubblica del 10.03.22) che solo il 4% degli studi sui vaccini covid avevano analizzato le variabili di sesso e genere con la conseguenza che il 71% delle reazioni avverse stanno colpendo le donne. Mentre tra quelli pubblicati su riviste scientifiche, solo il 17,8 per cento aveva effettuato delle analisi dei dati distinte per sesso. «Quest’ultimo è un punto particolarmente importante» ha detto la dott.ssa  Viola e ha aggiunto «Infatti, se oggi la maggior parte degli studi clinici include le donne, le successive analisi di efficacia e tossicità non vengono ancora gestite in modo separato per i due sessi. Una mancanza gravissima. Soprattutto nel caso del Covid, che mostra chiarissime differenze di gravità tra uomini e donne».

Va da sé, altro aspetto molto grave, che i sieri non erano stati testati nemmeno  sulle donne in gravidanza. E se andiamo indietro nel tempo nelle schede tecniche dei vaccini  all’inizio delle somministrazioni non erano riportate come reazioni avverse nemmeno le pericarditi, miocarditi, epatiti etc etc che adesso ci sono. Questo perché non erano stati testati sufficientemente. Possiamo tranquillamente dire che i vaccini sono stati testati direttamente sulla popolazione. In aggiunta, per decisione unilaterale della stessa Pfizer, dichiarata al momento della pubblicazione dello studio il 10 dicembre 2020 su The NEJoM, è stato eliminato per “ragioni etiche” il gruppo di controllo se pur questa costituisse una condizione sine qua non imposta dagli accordi.

Detto questo quindi cosa significa la frase :“Non siamo sicuri di dimostrare sufficientemente l’efficacia e la sicurezza necessarie per ottenere l’approvazione permanente del vaccino”? Provate a rileggere con calma. Ecco forse quella frase significa esattamente quello che riporta e cioè che il vaccino non è né così sicuro né così efficace come ci è stato detto. Altrimenti non ci sarebbe alcun dubbio da parte loro. E poco conta il fatto che stiano parlando con un ente che si occupa di investimenti economici, anzi, a maggior ragione se non sono sicuri di dimostrare sufficientemente l’efficacia e la sicurezza necessarie” per motivi economici, per motivi di investimenti, a maggior ragione non vedo come possano esserlo da un punto di vista sanitario anche perché un conto è far perdere un investimento economico a un partner e un altro è mettere in condizione di rischio, e rischio grave, la salute delle persone. Da qui l’aberrazione compiuta dal Governo italiano di obbligare per legge sanitari, insegnanti e forze dell’ordine alla vaccinazione con un prodotto di cui chi lo produce “non è sicuro di poter dimostrare sufficientemente né l’efficacia né la sicurezza, nemmeno dopo due anni di test sulla popolazione, come è stato abominevole renderlo obbligatorio di fatto dietro ricatto, obbligando cioè i lavoratori, restii per ovvie ragioni a sottoporsi al vaccino, a sborsare sino a 200 euro al mese per farsi i tamponi ogni 48 ore con tutti i problemi che quest’obbligo ha loro causato, non solo in termini economici ma anche sotto il profilo psicologico e sociale. E in più, nonostante si sottoponessero ai tamponi, che garantivano la negatività al sars cov 2, il Governo ha impedito loro l’ingresso in determinati luoghi, discriminandoli pesantemente rispetto agli altri esseri umani negando di fatto la socialità e questo  sulla base di un prodotto medico di cui non erano e non sono nemmeno oggi sicuri.

Ma facciamo un passo alla volta. Partiamo dall’efficacia dei sieri. Voi che state leggendo quante persone conoscete che anche con due dosi e soprattutto con tre dosi in corpo di vaccino  si sono ammalate di covid19? Quante? Io tantissime e immagino anche voi. Quindi convenite che non servirebbero studi per dimostrare questo fatto : è palese, “notorio” che il vaccino non è efficace perchè non previene la malattia. Ma non vi bastassero i fatti,  ci sono pure gli studi che dichiarano che già dopo tre mesi e pure dopo tre dosi, la possibilità di essere protetti, al massimo, arriva al 50%, che è pari al tiro della monetina. Eppure nelle loro schede tecniche trovate scritto : che il vaccino è “indicato per l’immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni”.  Mentono sapendo di mentire perché ben che ti vada il vaccino ti protegge dopo tre mesi al 41% con  2 dosi e al 50% dopo tre dosi. Ecco perché i geni che abbiamo al governo propongono di sottoporre a vaccinazione ogni 4 mesi le persone. Senza considerare minimamente il fatto che gli effetti avversi aumentano all’aumentare delle dosi. Dimostrando quindi totale mancanza di rispetto per la salute al punto che viene il dubbio che questa gente, il vaccino, se lo sia davvero fatto. Bene. Chiarito il punto sull’inefficacia del vaccino, passiamo ora alla sicurezza dei sieri.

Ricordate la frase “Non siamo sicuri di dimostrare sufficientemente l’efficacia e la sicurezza necessarie per ottenere l’approvazione del vaccino”? Per i fact checker questa dichiarazione non avrebbe valore sanitario, ma in realtà i vaccini non sono così sicuri nemmeno per Pfitzer stessa. Infatti in base ai documenti ottenuti attraverso un FOIA, Freedom of information act, rivolto alla FDA americana, nei documenti privati di Pfizer intitolati “5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT- REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021” , redatti a un anno dalle prime somministrazioni, emergono come effetti avversi danni neurologici, infarti, paralisi, morte, ictus, embolie e molti altri. Inoltre, per quanto riguarda le donne in gravidanza, questi documenti registrano segnalazioni di aborti spontanei, morte in utero, morte perinatale e nascite premature. “Su un totale di appena 270 casi presi in esame (un numero assolutamente irrisorio rispetto ai dati Post Marketing, quindi in sostanza appena la punta dell’iceberg), si hanno 146 casi di blande reazioni avverse, e nei restanti 124 soggetti, casi di reazioni avverse gravi. Si consideri anche che sul numero dei casi totali presi in esame c’è anche da tener conto di 238 donne di cui non si conosce l’esito della gravidanza per ragioni sconosciute. Sul punto la dott. ssa Naomi Wolf , consulente politico di Al Gore e Bill Clinton durante i rispettivi mandati, già giornalista per The Nation, The New Republic, The Guardian e The Huffington Post – ( che per onor di cronaca ricordiamo essere stata bannata da twitter per le sue convinzioni antivaccini) – ha analizzato i documenti di Pfizer ed ha affermato che “sommando i dati del Dipartimento della Difesa americano a quelli di Pfizer si riscontra un aumento totale dell’80% per quel che riguarda le malformazioni fetali. Non importa essere medici per guardare questi dati e capire che siamo davanti ad una catastrofe, a nulla che sia nemmeno lontanamente considerabile normale. Erano i primi mesi della campagna e tutti i medici spingevano il vaccino sponsorizzando la sicurezza e l’efficacia dei sieri.” E ancora: “Le donne incinte non hanno mai partecipato ai Trial Clinici, ma solo alla somministrazione dopo approvazione condizionata. Quindi nessuno poteva dire loro che non avrebbe avuto problemi o effetti teratogeni sulla gravidanza”. (https://visionetv.it/dati-shock-di-pfizer-su-gravidanza-e-allattamento-continua-il-rilascio-dei-documenti/).

Risultati, questi della Pfitzer, che spiegherebbero a essere maliziosi, perché l’azienda farmaceutica aveva chiesto di fornirli solo tra 70 anni.

Ma torniamo agli effetti avversi. Recenti studi rilevano che “la vaccinazione al SARS-CoV-2 può provocare un’epatite dominante di cellule T CD8″ e specificano che il tempo dalla somministrazione del vaccino all’insorgenza dei sintomi varia da 4 giorni dopo la prima dose a 6 settimane dopo la seconda dose .” (Journal of Hepatology • 22/04/22)

Per il Journal of Immunological Resaearch la “sicurezza ed efficienza dei vaccini è messa in discussione da diversi fattori” quali :

  1. La comparsa delle varianti;
  2.  La mancanza di adeguati studi di farmacocinetica e farmacodinamica;
  3. L’incapacità di proteggere la mucosa orale dalle infezioni
  4. La diminuzione di anticorpi.

Ancora, in The Food and Chimical Toxicology, Sthefany Seneff direttore di ricerca al MIT di Boston scrive chiaramente che “La vaccinazione induce una profonda compromissione nella trasmissione del segnale dell’interferone-1, il che ha diverse conseguenze negative per la salute umana; (le modificazioni indotte dal vaccino) hanno potenzialmente un nesso causale con malattie neurodegenerative, miocardite, trombocitopenia immunitaria, paralisi, malattie del fegato, ridotta immunità adattativa, ridotta risposta al danno del Dna e sviluppo di tumori”.

– Ma non basta, uno studio pubblicato su Lancet della Prof.ssa Stabell –Benn afferma che dai dati monitorati il vaccino indicherebbero un sovrannumero di morti cardiovascolari nel gruppo Pfitzer, il che indica un potenziale pericolo del farmaco che meriterebbe ulteriori approfondimenti. E ancora, la prof.ssa Benn afferma anche che “i poteri” sono troppo protettivi nei confronti dei loro vaccini manipolando la stampa e la società in generale per far seguire la loro propaganda”.  Questo è un altro discorso molto serio che meriterà una trattazione a parte.

Ma riprendiamo. Per il Journal of Autoimmunity del 19/07/21 “Una vasta gamma di malattie autoimmuni in seguito alla vaccinazione COVID-19 e anti-SARS-CoV-2 viene sempre più segnalata.”

C’è, poi, lo studio pubblicato su Nature in cui gli scienziati rilevano un’impennata di arresti cardiaci nei giovani israeliani dopo il vaccino. La ricerca riporta per la precisione “che accresciuti tassi di vaccinazione nel rispettivo gruppo di età sono associati ad accresciuti numeri nei conteggi settimanali delle chiamate per arresti cardiaci e sindromi coronariche acute”. (https://www.nature.com/articles/s41598-022-10928-z#Sec14).

Lo studio pubblicato su The New England Journal of Medicine il 16.09.21 dal titolo Safety of bnt162b2 mRNA covid 19 vaccine in a nationowide setting afferma inoltre che

Lo studio pubblicato su The New England Journal of Medicine il 16.09.21 dal titolo Safety of bnt162b2 mRNA covid 19 vaccine in a nationowide settingafferma inoltre che “Il vaccino è stato associato con un eccesso di rischio di miocarditi (da uno a 5 eventi ogni 100,000 persone). Numeri che applicati alla popolazione italiana significherebbero che su 67 milioni di individui si sarebbero potrebbero registrare dalle 670 alle 3350 miocarditi ( 1 a 5) . E’ bene precisare che anche se le miocarditi non hanno avuto esito mortale comunque la malattia è seria e pregiudica per sempre la vita di una persona che dal quel momento ad esempio non potrà fare più sport.

Continuiamo. La Food and Chemical Toxicologicy, oltre a mettere in dubbio l’efficacia dei vaccini sottolinea: “l’inadeguatezza degli studi di fase I,II,II per valutare gli effetti a medio e lungo periodo dei vaccini genici a MRNA” e poi tra i vari problemi dei sieri, indica anche che  “la vaccinazione a mRNA può potenzialmente interrompere la comunicazione intracellulare effettuata dagli esosomi con conseguenze infiammatorie potenzialmente gravi”

E ancora sulla rivista ScienceDirect leggiamo: “Questi vaccini attivano la via dell’interferone come parte del loro meccanismo d’azione, sollevando preoccupazioni su potenziali problemi di sicurezza in pazienti predisposti a condizioni autoimmuni associate all’attivazione dell’interferone, inclusa l’epatite autoimmune.” (https://doi.org/10.1016/j.jaut.2021.102706).

La rivista Autorea è ancora più diretta rispetto ai danni da vaccino e scrive : “È stato dimostrato che questi disturbi hanno un nesso causale potenzialmente diretto con: malattie neurodegenerative, miocardite, trombocitopenia immunitaria, paralisi di Bell, malattie del fegato, ridotta immunità adattativa, aumento della tumorigenesi (cancerogenicità) e danno al DNA.” E conclude: “È un imperativo interrompere immediatamente la somministrazione mondiale delle vaccinazioni con mRNA fino a quando non saranno condotti ulteriori studi per determinare l’entità delle potenziali conseguenze patologiche delineate in questo documento.” “Non esageriamo nel dire che sono in gioco miliardi di vite. Chiediamo alle istituzioni sanitarie pubbliche di dimostrare, con prove, perché le questioni discusse in questo documento non siano rilevanti per la salute pubblica, o di riconoscere che lo siano e di agire di conseguenza.”

E potrei continuare ancora riportando molteplici studi, che vengono pubblicati quotidianamente sulle riviste specializzate. Mi limito aricordare ancora solo l’intervento di Thomas Renz, l’avvocato dei medici militari degli Stati Uniti, che ha presentato davanti ai membri del Congresso dati allarmanti circa l’impatto dei vaccini proprio sui militari americani. Tra gennaio e ottobre 2021, ha affermato Renz, i casi di infarto sono aumentati del 269% da 612 casi annuali a 1.650, la pericardite è aumentata del 175% da 589 casi annuali a 1.029, la miocardite è aumentata del 285% da 127 casi annuali a 363, le embolie polmonari del 467% da 746 casi annuali a 3.489. E non è tutto: l’infarto cerebrale è aumentato del 393%, la paresi facciale di Bell del 319%, la sindrome di Guillain-Barre del 250%, le immunodeficienze del 275%, l’irregolarità mestruale del 476%, le diagnosi di sclerosi multipla sono cresciute del 487%, le neoplasie del 296%, gli aborti spontanei del 306% mentre la VAIDS è aumentato del 590% da 454 casi annuali a 2.681 nei primi dieci mesi del 2021. Infine, il dolore toracico è aumentato del 1.529% da 4.892 casi annuali a 74.813 individui da inizio anno e le difficoltà respiratorie del 905% da 4.968 casi annuali a 44.990 da inizio anno.

A fronte di tutte queste dichiarazioni, molte e concordanti, in merito alla pericolosità dei vaccini, i governi stanno facendo finta di nulla, negando o comunque minimizzando e ridicolizzando l’impatto degli effetti avversi sulla popolazione.

E arriviamo adesso alla giurisprudenza. In linea con quanto scritto sin qui il 28 aprile 2022 è stata depositata nel Tribunale di Padova una sentenza firmata dal giudice Roberto Beghini, ne riporto alcuni passi: “La persona vaccinata che non si è sottoposta al tampone può essere ugualmente infetta e può quindi ugualmente infettare gli altri, la garanzia che la persona vaccinata non sia infetta è pari a zero”. Ciò premesso il giudice continua scrivendo che “l’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge, quello cioè di preservare la salute degli ospiti.” Inoltre, il giudice ricorda alcuni dati:  il numero di contagi più elevato in assoluto dall’inizio della pandemia, pari a più 220.532 è stato registrato l’11 gennaio 2022.

Il Tar Lazio invece, che con cinque diversi decreti ha sancito che sospendere dalla retribuzione il dipendente non vaccinato costituisce grave pregiudizio, ha anche sollevato il problema della possibile illegittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale per determinate categorie di personale in regime d’impiego di diritto pubblico, e ha rinviato la questione alla Corte Costituzionale.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana con sentenza del 22.03.22 ha affermato che “il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini anti Covid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”.

E ancora, il Giudice del Lavoro di Padova ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea la questione di legittimità dell’obbligo vaccinale per i sanitari. Insomma anche i giudici stanno notando che c’è qualcosa che non va in questi vaccini e nel loro modo di essere imposti.

Ora di fronte a tanti studi che sottolineano l’inefficacia e indicano i seri rischi se non la pericolosità dei vaccini, di fronte alle perplessità sollevate dai giudici, di fronte alla stessa ammissione di Biontech, che riporto ancora una volta per comodità:  “Non siamo sicuri di dimostrare sufficientemente l’efficacia e la sicurezza necessarie per ottenere l’approvazione del vaccino”, di fronte a tutto ciò, possibile che il Governo italiano continui a dichiarare sicuri senza alcun dubbio i vaccini e a insistere nella campagna vaccinale? Perché continua a parlare di quarte e quinte dosi? E ancora, cosa c’è dietro questo accanimento vaccinale, anche a fronte dell’esistenza delle cure precoci? Ricordo che dall’inizio della pandemia, il Governo ha imposto il protocollo a tachipirina e vigile attesa per la cura dei malati covid bandendo le cure precoci che già c’erano e già risultavano efficaci. Oggi tale efficacia è anche avvalorata oltre che dai guariti, da diversi studi tra cui quello pubblicato su Nature (https://www.nature.com/articles/s41598-022-10370-1).

Quello che sconcerta di fronte a tutto ciò è che lo Stato invece di assumere un atteggiamento guidato dal dubbio e dalla precauzione come la circostanza imporrebbe, anche in base ai riscontri degli effetti avversi e alle morti da vaccino, invece che tutelare la salute dei sani, continui in questa politica sanitaria allucinante addirittura perseguitando, togliendo il lavoro e lo stipendio a chi si rifiuta per motivi sacrosanti a sottoporsi alla vaccinazione. Inoltre ricordo che mentre la malattia covid era pericolosa per gli anziani e le persone fragili, la vaccinazione sta facendo danni alla popolazione giovane. E per quanti ritengono che sia impossibile che un farmaco nella complicità di case farmaceutiche e Stato venga commercializzato nonostante la pericolosità ricordo che non sarebbe la prima volta. Il talidomide infatti per una decina d’anni, tra gli anni 50 e 60, è stato messo in circolazione, grazie alle pressioni della casa farmaceutica e alla complicità dello Stato, senza gli studi prescritti per le legge sulle donne in gravidanza, cosa gravissima che ha avuto come conseguenza la nascita di bambini focomelici in più di 50 paesi al mondo. Bambini nati con malformazioni terribili. In Italia il talidomide fu ritirato nel ’62, ma anche negli anni successivi fu possibile trovarlo nelle farmacie, dove non ci fu alcun sequestro. Solo dopo 17 anni- è stato riconosciuto il nesso causale tra farmaco e malformazioni e ancora oggi non tutte le vittime hanno ricevuto il risarcimento dei danni, qui il link per chi volesse scoprire questa storia allucinante. Una storia che a quanto pare non ha insegnato molto e soprattutto non è rimasta viva nelle menti e tanto meno nei cuori dei medici che oggi hanno spinto le vaccinazioni senza pretendere maggiori certezze di sicurezza ed efficacia per tutelare davvero i propri pazienti. Rispetto ai medici ricordo anche che in passato hanno pubblicizzato il consumo di tabacco e sigarette adducendo che facesse bene alla salute di tutti, anche delle donne incinte e ne consigliavano decisamente il consumo e ciò sapendo che vi erano già studi che attestavano la pericolosità del tabacco per la salute umana. Oggi è notorio invece che “Il tabacco provoca più decessi di alcol, aids, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi messi insieme. Secondo i dati dell’OMS, il fumo di tabacco è la più grande minaccia per la salute e il primo fattore di rischio delle malattie croniche non trasmissibili a livello mondiale”. E ancora “In Italia si stima che siano attribuibili al fumo di tabacco oltre 93.000 morti (il 20,6% del totale di tutte le morti tra gli uomini e il 7,9% del totale di tutte le morti tra le donne) con costi diretti e indiretti pari a oltre 26 miliardi di euro (Tobacco Atlas sesta edi­zione). Per quanto riguarda i tumori, il tabacco è il fattore di rischio con maggiore impatto a cui sono riconducibili almeno 43.000 decessi annui (Fonte: Ministero della Salute ). Ma non solo, ancora oggi davanti a questi dati così agghiaccianti lo Stato, che tanto si accanisce contro chi non si vaccina togliendo loro pure lo stipendio, non ha mai pensato nemmeno minimamente di rendere illegittima la vendita di sigarette, sostanze chiaramente pericolose per la salute umana. Non è strano? Come mai? Cosa conta di più per lo Stato: la salute dei cittadini o i soldi che intasca, nel caso del tabacco, con le accise? Ricordo anche persone come  Duilio Poggiolini che fu direttore generale del servizio farmaceutico del ministero, meglio noto come “il re mida della Sanità“, che con il ministro della sanità di allora, Francesco De Lorenzo, ricevette una tangente da GlaxoSmithKline per un valore di 600 milioni di lire in cambio dell’obbligatorietà del vaccino Engerix B contro l’epatite B per i neonati. Ma questa è solo una delle tangenti che prese, la magistratura lo condannò in tutto per aver intascato almeno 20 tangenti. Quanto al ministro De Lorenzo invece fu coinvolto anche nello scandalo di Tangentopoli e condannato a 5 anni in via definitiva per associazione a delinquere finalizzata al finanziamento illecito ai partiti e corruzione in relazione a tangenti per un valore complessivo di circa nove miliardi di lire, in parte ottenute da industriali farmaceutici dal 1989 al 1992, durante il suo ministero.

Posto che la storia sia maestra di vita: siamo davvero sicuri che il Governo abbia operato  per il nostro bene? Siamo davvero sicuri che i medici abbiano agito in scienza e coscienza in questa storia dei vaccini, che siano stati prudenti e si siano fatti garanti della salute dei propri pazienti? Perché poi gli accordi tra Unione Europea e le case farmaceutiche produttrici dei vaccini contro il covid19 sono rimasti segreti? In nessuno di questi accordi c’è la possibilità di visionare i termini, le condizioni, i costi previsti e, nodo fondamentale, le modalità di produzione e distribuzione. Non abbiamo il diritto di sapere tutta la verità, prima di offrire il nostro corpo? Non abbiamo diritto alla trasparenza noi che mettiamo la nostra salute nelle loro mani? E ancora, perchè a fronte di una pandemia descritta in termini così tragici dalle autorità, i brevetti dei vaccini non sono stati liberalizzati? Perchè è stato possibile far lucrare delle aziende sulla salute in una situazione così difficile?

A pensare male si fa peccato era solito dire Giulio Andreotti ma aggiungeva, spesso si indovina.