Intasato in Tribunale l’ufficio dedicato alla registrazione delle notizie di reato.

Tra le ipotesi di reato l’art. 445 codice penale, ma anche lesioni colpose e omicidio colposo.

Sono almeno una quarantina le pec che con oggetto “CHIARIMENTI VACCINAZIONE IN FARMACIA FVG” sono state spedite non solo agli ordini delle professioni sanitarie quali medici , farmacisti , infermieri, aziende sanitarie,  direttori delle farmacie ospedaliere del FVG ma anche ai Nas e alle procure. Cosa può aver spinto i farmacisti a spedire una pec addirittura a carabinieri e magistrati? Quali sono i chiarimenti che richiedono? Alla base di tutto questa volta c’è la circolare n 105/22 del 19 luglio 2022, che apre alla possibilità di eseguire vaccinazioni nelle farmacie del Friuli Venezia Giulia, e quindi che autorizzerebbe i farmacisti stessi a effettuare una iniezione ai cittadini. Ma molti sono i dubbi messi nero su bianco nella pec inviata a tutti i responsabili, in un modo o nell’altro, della salute dei cittadini e che i firmatari elencano precisando di ritenere “dover ricevere opportuni chiarimenti su questioni importanti di carattere normativo e legale a tutela della categoria stessa e dei cittadini della nostra Regione”.

Va da sé che le norme in materia sanitaria sono scritte per tutelare la salute delle persone quindi la loro violazione ne implica direttamente la messa in pericolo. Ciò premesso alcuni degli argomenti riportati nella pec  li conosciamo già ( vedi qui) e attengono alla violazione dell’appropriatezza prescrittiva già denunciata a partire dal 15.12.21 dal dott. Fabio La Falce e ancora dallo stesso ribadita il 24 maggio a Torino durante il consiglio dell’ordine di quella città .

In sintesi, nella missiva ricevuta il 1 agosto 2022 e che il pubblico Ministero di Pordenone dovrà valutare, si ribadisce che, la dose eterologa ( Astrazeneca con Pfizer, Astrazeneca con Moderna, Pfizer con Moderna etc, etc ), la terza dose e ora anche la quarta, sono tutte somministrate Off Label cioè fuori scheda tecnica, il che richiederebbe l’esistenza di studi almeno di fase II pubblicati per essere a norma di legge, ma questi studi – che dovrebbero esserci tra l’altro per ogni  percorso immunologico creato “tra mescolamenti di vaccini e guarigioni”, affermano i farmacisti, “non ci sono”.

“Gli studi almeno di fase II che dimostrino un’efficacia adeguata con un profilo di rischio accettabile a supporto dell’indicazione richiesta – scrivono- sono l’unica garanzia a supporto della sicurezza per il paziente (in questo caso ricordiamo cittadino sano) e sono strumento imprescindibile per ogni medico tanto per una adeguata valutazione rischio/beneficio quanto per poter fornire una completa informazione al paziente (senza la quale il consenso informato non può sicuramente ritenersi tale). Inoltre aggiungono:  “Per esplicita ammissione della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica (verbale 72 dell’11 luglio 2022) la stessa non ha approvato l’utilizzo off-label  della 4°dose secondo studi di fase due pubblicati (e si ribadisce la necessità che ve ne sia uno per ogni percorso immunologico creato) ma “sulla base dei dati esaminati e in considerazione dell’attuale andamento epidemiologico” eventualità e condizioni non previste nella legge 648/96 per l’inserimento off-Label di una nuova indicazione o variazione posologica. E chiedono “ai Direttori delle Farmacie Ospedaliere della aziende sanitarie del FVG, tutelari dell’appropriatezza prescrittiva all’interno della propria azienda sanitaria e sul territorio competente, di avere evidenza di quali studi hanno fornito ai medici vaccinatori delle Aziende Sanitarie affinché potessero fare adeguate valutazioni rischio/beneficio e dove abbiano trovato l’aggiornamento dell’elenco della 648/96.

E qui tocchiamo un altro punto cruciale, infatti, gli autori della lettera chiariscono: “Il mancato aggiornamento della nuova indicazione in elenco imporrebbe al medico, farmacista ed infermiere vaccinatore di non poter vaccinare se non violando la norma stessa e facendoci ricadere nella violazione prevista dall’articolo 445 c.p.”. La norma penale citata si riferisce alla “Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica”. Ma cosa accadrebbe se dalla somministrazione di un farmaco in violazione dell’art. 445 cp derivassero la malattia grave o addirittura la morte di una o più persone? Potrebbero configurarsi anche i reati di lesioni e/o omicidio colposo a carico dei medici, infermieri e ora anche farmacisti vaccinatori? Riteniamo di sì.

Ma andiamo avanti. Nel testo, avrete notato, viene sottolineata e denunciata anche  l’assenza di studi per ogni percorso immunologico. Cosa vuol dire? Significa che se una persona, ad esempio, ha contratto il virus ottenendo una immunità naturale e poi è stato vaccinato, ebbene, non ci sono studi che facciano chiarezza sull’impatto nel corpo della persona che ha già incontrato il virus, della vaccinazione. Cosa che tra l’altro è abbastanza anomala. Avete mai sentito di qualcuno che ha contratto il morbillo e una volta guarito corre a vaccinarsi per il morbillo stesso? Per gli autori della pec infatti “In nessuna scheda tecnica alla voce posologia e modalità di somministrazione è mai stata indicata la possibilità di considerare la guarigione come “dose sostitutiva” o altro, in nessuna scheda tecnica è mai stato previsto che la malattia prima della vaccinazione può sostituirsi alla somministrazione di una singola dose di vaccino ma se sopraggiunge dopo un ciclo vaccinale non la si deve considerare nella stessa maniera. E ricordano che “La Regione Piemonte ha posto seri dubbi sulla legittimità delle vaccinazioni dei guariti (comunicazione prot. N 34758 del 2/06/2022)”.

Inoltre, la dott.ssa Tiziana Coccoluto (Capo di Gabinetto d’Ordine del Ministero)- che in molti ricorderanno se non altro per il video esplicito che la dott.ssa Barbara Balanzoni ha diffuso sui social proprio in merito alla circolare che autorizzava la vaccinazione nei guariti – ebbene la dott.ssa Coccoluto, firmataria della circolare-  a giugno, interpellata dagli ordini delle professioni sanitarie in merito proprio alla confusione creata da quella circolare, ha “ritenuto necessario interpellare il Consiglio Superiore di Sanità per avere rassicurazioni sulla vaccinazione dei guariti (nota 11385 del 01 luglio 2022). Peccato che ad oggi il CSS non abbia ancora risposto, ricordano nella pec i farmacisti.

Della serie non ci stanno capendo più niente.

Ma non è tutto. Un altro aspetto considerato nella lettera è la somministrazione dei vaccini nelle farmacie. Per legge (e quindi per studi e preparazione professionale) “Nessun farmacista è abilitato alla prescrizione e alla somministrazione di farmaci” ricordano i firmatari che chiedono quindi : “come si riuscirebbero a gestire in farmacia shock anafilattici e reazioni avverse da vaccino? Come gestirebbe un farmacista una situazione in cui, per esempio, ci potrebbe essere la necessità di dover somministrare liquidi e/o farmaci in via endovenosa? E quindi: Quale responsabilità ricadrebbe sul farmacista vaccinatore nel caso tragico in cui non riuscisse a gestire uno reazione allergica? A livello di responsabilità penale e civile, quali rischi corrono i dipendenti e titolari delle farmacie dove si effettuerebbero le vaccinazioni con la chiara consapevolezza di non essere né legalmente coperti né professionalmente in grado di risolvere questo tipo di emergenza? e quindi concludono: “… si è certi comprenderete l’importanza di porre massima attenzione ai quesiti posti e a questi aspetti normativi (di profonda sostanza) in primis a tutela della salute dei cittadini e, in aggiunta, a tutela dei medici/farmacisti/infermieri vaccinatori e delle stesse istituzioni che potrebbero essere chiamate in causa in un eventuale concorso di colpa là dove la norma fosse stata consapevolmente violata e/o nel caso in cui la somministrazione del farmaco abbia arrecato danno al paziente pur sapendo che non verrebbero rispettate le minime condizioni di sicurezza (assicurate dagli studi a supporto delle nuove indicazioni e dalle abilitazioni professionali ricevute durante il corso di laurea)..

“Si ritiene doveroso- concludono –  ricevere risposta a tutti i quesiti posti e, in mancanza di risposte esaustive al riguardo, si invita a prendere in considerazione la possibilità di sospendere ogni tipo di vaccinazione al di là delle uniche autorizzate in scheda tecnica o supportate da studi che ne permettano il reale inserimento in 648/96 (con aggiornamento dell’elenco relativo).”

Credo che tutti possiamo aggiungerci alla richiesta, posto che in gioco, qui, c’è la nostra salute. Ora aspettiamo le risposte degli ordini delle professioni sanitarie interpellate e delle autorità competenti del territorio e di chi deve tutelare la nostra salute, compreso il Pubblico Ministero. Perché, fossero vere tutte le omissioni legali elencate c’è di che rabbrividire. Sottoporre la popolazione a trattamenti sanitari praticamente obbligatori senza il minimo di studi a garanzia della salute dei cittadini è riprovevole così come è riprovevole obbligare alla vaccinazione con sostanze di cui non è ammesso, per richiesta delle case farmaceutiche produttrici, analizzarne il contenuto. Della serie siamo stati costretti a firmare un consenso informato dove mancava l’informazione principale: cosa c’è davvero dentro i sieri a mRNA? Di Marianna Maiorino Riproduzione RISERVATA ©

E questo è un altro argomento molto serio, su cui aspettiamo chiarimenti, questa volta dalla procura di Pesaro.

Ad maiora