L’accusa di falso ideologico per aver firmato 16 certificati di esenzione dal vaccino cd antiCovid non supera l’udienza preliminare. Il GUP, la dott.ssa Benedetta Vitolo, ha infatti disposto il non luogo a procedere a fronte della richiesta di rinvio a giudizio della procura.
Per il giudice, il suo comportamento fu legittimo: i certificati erano clinicamente motivati, rilasciati dopo visite accurate e coerenti con quanto stabilito da una circolare del Ministero della Salute dell’agosto 2021, che vietava la vaccinazione in presenza di controindicazioni. A sostegno della decisione vengono richiamati anche la Costituzione – l’articolo 32 sul diritto alla salute e l’articolo 13 sulla libertà personale, che comprende i trattamenti sanitari – e perfino una sentenza della Corte di giustizia europea, secondo cui un medico che nutra dubbi sulla sicurezza o sull’efficacia di un vaccino resta libero di non raccomandarlo, né somministrarlo.
Fa pensare però che a far scattare l’inchiesta sia stato proprio l’Ordine dei Medici, quello della serenissima per la precisione, che ha pure avviato il procedimento (ancora pendente) di radiazione dall’albo del proprio iscritto. Come mai? Hanno dimenticato i principi che animano, o dovrebbero animare e il caso di dire, la pratica medica? Caggiano ha agito con scrupolo e nel rispetto delle norme infatti. E a sentir di tutte le persone che hanno riportato reazioni avverse da vaccini a mRNA sarebbe da fare una statua o comunque lodare e premiare chi ha saputo mettere la salute del paziente al primo posto. Non certo radiarlo. Ciò detto , a me resta una perplessità, o meglio una curiosità. Se il dott. Caggiano ha messo la salute del paziente al primo posto agendo come deve essere in “scienza e coscienza” , l’ordine dei medici di Venezia ( e molti altri come quest’ultimo) cosa hanno messo invece al primo posto, prima cioè della salute del paziente?
Esiste dunque un giudice a Berlino scriveva nella sua opera Bertolt Brecht e oggi noi possiamo adattare la frase e dire “Esiste dunque un giudice a Velletri”. Un giudice che ha riportato in Italia lo stato di diritto e che ricorda a tutti, in nome del popolo italiano, con sentenza depositata il 24 ottobre 2024 che, la normativa sul farmaco in materia di vaccini a mRNA, cd contro la covid19, è stata violata in maniera abnorme ma non solo…
Procediamo per punti. Un’ operatrice socio sanitaria ha agito in giudizio con ricorso datato 8 novembre 2021 contro l’ospedale presso cui lavorava, il San Raffaele di Roma, chiedendo fosse dichiarata l’illegittimità della sospensione inflittale dall’azienda in ottemperanza del famigerato dl. 44/2021 che all’art. 4 sanciva “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita.. etc etc ..” Il giudice per rispondere alla ricorrente ha dovuto chiedere l’intervento di un consulente tecnico (CTU) perché, per valutare l’illegittimità o meno del provvedimento inflitto all’operatrice socio sanitaria era, ed è, di fondamentale importanza comprendere se i vaccini anticovid somministrati avrebbero davvero impedito l’infezione da SARS CoV-2 come scritto nella legge oppure no.
Ebbene il Ctu, manuale di medicina alla mano, innanzitutto chiarisce, e speriamo una volta per tutte, la differenza tra infezione e malattia, e scrive: “Una persona può essere infettata da un agente microbico – come un virus- anche senza manifestare nessuna malattia” e ancora precisa “nel caso specifico della malattia COVID-19, malattia determinata dall’infezione dell’agente infettivo Sars Cov-2- si sono adottati vaccini specifici che sono stati autorizzati per la prevenzione della malattia Covid-19 ma non della trasmissione del virus Sars Cov-2. Per contrastare la trasmissione del virus sono state adottate diverse misure di contenimento (come i “lock down” ed il “distanziamento sociale”).
Sul punto per vero si era già espressa la stessa Aifa che in risposta al Foia dell’associazione Arbitrum, il 19 luglio 2024, ha dichiarato: “allo stato attuale, nessun vaccino COVID-19 approvato presenta l’indicazione “prevenzione della trasmissione dell’infezione dall’agente Sars cov2”. E ricordiamo che sempre AIFA, già nel 2021, nel suo sito ribadiva che i vaccinati possono, nonostante l’immunità protettiva, contagiare chi sta vicino (motivo per cui si devono continuare ad adottare, se pur vaccinati, le misure di protezione anti COVID-19).
A fronte di ciò il giudice ha dovuto dichiarare, quindi ,che risulta accertato in giudizio che non esiste documentazione di Aifa o di Ema che consenta di utilizzare i vaccini a carico de SSN indicati per la prevenzione della malattia Covid 19 anche per la prevenzione dell’infezione da SARS Cov 2 , ma, a questo punto, il giudice aggiunge pure un’altra tessera al mosaico in costruzione che mostrerà un giorno il voltò della verità in questa brutta faccenda, ovvero, scrive “l’erronea rappresentazione legislativa relativa all’imposizione dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 d.l. 44/21 cit. al fine di prevenire la trasmissione dell’infezione da SARS Cov 2 ha certamente indotto le persone vaccinate ad assumere comportamenti non precauzionali ai fini della trasmissione dell’infezione (ad esempio contatti ravvicinati con soggetti fragili), sulla base dell’erronea convinzione che non trasmettessero l’infezione, circostanza invece questa scientificamente non esclusa, contribuendo invece paradossalmente alla diffusione dell’infezione.
Altro punto toccato dalla sentenza è quello relativo alla violazione di un’altra norma la l. 648/1996, normativa che sancisce quando possono essere utilizzati dei farmaci off label, fuori dalle indicazioni di scheda tecnica. Ebbene , il Giudice afferma che risulta accertato in giudizio che in base alla legge di riferimento n. 648/1996 non risulta che sia mai stato autorizzato dal CTS di AIFA l’utilizzo a carico del SSN di qualche vaccino per la prevenzione della trasmissione del virus Sars-CoV-2. Questa autorizzazione – precisa- non poteva infatti essere data per difetto dei presupposti normativi necessari”. E infatti 1) non c’erano studi conclusi di fase II pubblicati sull’indicazione proposta; 2) nel sito AIFA non è mai stato pubblicato l’elenco previsto per legge con esplicitata la nuova indicazione autorizzata; 3) in ogni caso l’’applicazione della l. 648 si riferisce a farmaci da somministrare a persone con una determinata malattia e non ai sani, come è avvenuto invece per la somministrazione dei vaccini.
E ancora, considerato che l’operatrice socio sanitaria ricorrente era guarita dalla malattia covid19 , la sentenza affronta anche questo tema: I guariti potevano essere vaccinati? Era scritto nelle schede tecniche dei vaccini che si potevano inoculare? Ebbene il giudice, sempre a fronte dei chiarimenti dell’CTU, dichiara qualcosa che mai era stato annunciato in un’ aula di tribunale : “Nelle schede tecniche dei vaccini anti Covid-19- scrive il giudice- non è mai stata rappresentata la possibilità di poter utilizzare tali farmaci su persone con pregressa malattia (o positività ad un tampone quindi nel caso di una malattia asintomatica), di poter considerare una guarigione (o positività ad un tampone quindi nel caso di una malattia asintomatica) come una dose, di poter ritenere sicura la vaccinazione di una persona con pregressa malattia (o positività ad un tampone quindi nel caso di una malattia asintomatica) dopo un determinato periodo di tempo.” A fronte di ciò il CTU ricorda pure, che i guariti non hanno fatto parte delle sperimentazioni, sono stati esclusi come affermato dalle stesse case farmaceutiche produttrici del vaccini; di queste dichiarazioni ne riportiamo una su tutte, quella di Pfizer che dice “Sono state escluse ( dalla sperimentazione) le persone con una precedente diagnosi clinica o virologica di Covid-19 o infezione da SARS-CoV-2. Ciò detto il CTU tuona in tre tempi:
In nessuna parte delle relative schede tecniche (RCP) dei vaccini anti Covid-19 vengono mai citate le persone guarite o con pregressa malattia come possibili destinatari della vaccinazione;
In nessuna parte delle relative schede tecniche (RCP) dei vaccini anti Covid-19 viene mai citata la possibilità di considerare una guarigione come possibile sostituzione analoga di una dose di vaccino;
In nessuna parte delle relative schede tecniche (RCP) dei vaccini anti Covid-19 viene mai citata la possibilità di una tempistica di possibile vaccinazione di una persona con pregressa malattia affinché questa possa considerarsi non solo efficace ma, soprattutto, sicura. Per i motivi sopra esposti non solo non sarebbe consentito dalla scheda tecnica vaccinare una persona con pregressa malattia ma tale eventualità esporrebbe un eventuale destinatario di tale trattamento sanitario ad un potenziale pericolo di vita non avendo, le stesse ditte produttrici dei vaccini, mai analizzato la sicurezza delle somministrazioni dei loro farmaci sulle persone con pregressa malattia né da un punto di vista numerico di dosi e guarigioni, né individuando finestre temporali per considerare tali somministrazioni efficaci e soprattutto sicure” e infatti, ricordiamo noi, che inizialmente le dosi per ottenere l’immunizzazione dovevano essere due, poi improvvisamente hanno iniziato a parlare di tre e poi quattro (e oggi c’è chi ha fatto la sesta) e tutto in questo contesto di violazioni e pressapochismo.
In definitiva, la giudice, che ha anche affrontato il principio del consenso informato, chiude scrivendo “La norma espressa dall’art. 4 comma 4 del d.l. n. 44/2021 conv. in L. n. 76/2021 deve ritenersi illegittima per violazione dell’art. 32 Cost., dell’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea , per violazione degli artt. 5 e 26 della Convenzione di Oviedo, vincolante per l’Italia, per compressione del diritto fondamentale dell’uomo al trattamento sanitario sulla base del consenso libero e informato e per compressione del diritto al lavoro di cui all’art. 4 Cost., e per effettiva insussistenza della finalità della tutela della salute pubblica, non essendo idonei i vaccini autorizzati alla prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS COV 2. Insomma, questa sentenza suona proprio come uno schiaffo preciso e pesante a tutte le istituzioni, in particolare a quelle che per definizione si sarebbero dovute preoccupare di proteggere la salute delle persone.
Tutti i punti trattati nella sentenza, sono stati inoltre ampiamente anticipati e approfonditi in questo blog negli ultimi anni in cui mi sono sempre preoccupata di denunciare, dati alla mano, le irregolarità cui stavamo assistendo. La violazione della normativa del farmaco e la vaccinazione dei guariti a spregio di ogni garanzia sono stati affrontati grazie alla competenza del dott. Fabio La Falce, farmacista ospedaliero, esperto nella normativa del farmaco che vede per una volta le proprie argomentazioni diventare sentenza , e portare quindi il valore e l’affermazione della legge, almeno in un caso, quello giudicato da un Giudice a Velletri.
“Pazienta per un poco: i calunniatori non vivono a lungo. La verità è figlia del tempo: presto la vedrai apparire per vendicare i tuoi torti.” Ad Maiora Semper
Pordenone: Annullato il foglio di via con il quale il 15.12.2021 il questore di Pordenone stabiliva il divieto a carico di Stefano Puzzer di fare ritorno nella città di Pordenone per tre anni.
Un’altra vittoria per Stefano Puzzer: dopo il daspo di Roma annullato anche quello di Pordenone. Il ricorso presentato al Tar di Trieste dagli avvocati Alessandra Devetag e Mirta Samengo è stato accolto in quanto “ fondati tutti i motivi di impugnazione formulati dal ricorrente”.
Le parole usate nella sentenza firmata dai magistrati Oriana Settesoldi, Manuela Sinigoi e Luca Emanuele Ricci sono molto significative e importanti in questo momento storico, perchè secondo me, restituiscono dignità al dissenso pacifico che in uno stato democratico è un valore e non un crimine come voleva far credere il Questore.
Stefano Puzzer Pordenone
Stefano Puzzer -Roma
Stefano Puzzer
Stefano Puzzer Roma
I giudici di questa sentenza hanno perfettamente colto quanto accaduto, mi chiedo però e non vi nascondo che mi ha creato molto timore verso le istituzioni – come abbiano potuto arrivare a dare un daspo a Stefano Puzzer a Pordenone travisando così tanto la realtà le forze dell’ordine.
Questa sentenza del Tar di Trieste vi confesso la stavo aspettando anch’io con ansia perché quel giorno a Pordenone c’ero con la mia telecamera e ho ripreso le immagini relative alla “manifestazione” che si svolgeva fuori dall’ospedale Santa Maria degli Angeli mentre un gruppo di sanitari era all’interno per parlare con il direttore Generale che ha rifiutato il confronto. Io sono entrata anche in ospedale dove ho intervistato il referente del gruppo, il dott. Fabio La Falce, e ho potuto parlare con alcuni componenti e vi garantisco che non erano solo pacifici erano anche avviliti, tristi, increduli per la discriminazione che stavano vivendo. Non ero presente quando è arrivato Stefano Puzzer ma tutta la parte precedente il suo arrivo l’ho visto, vissuto e documentato e vi garantisco che niente corrispondeva a una “Occupazione all’Ospedale di Pordenone” .
Il mio commento lo potete ascoltare nel video, qui riporto solo un passaggio della sentenza, secondo uno dei più cruciali.
“Il ricorso è, infatti, fondato, non sfuggendo il provvedimento questorile a nessuno dei vizi di legittimità dedotti dall’interessato. Invero – oltre ad essere di palesa evidenza l’apoditticità della durata fissata dal Questore al divieto inflitto al ricorrente di fare ritorno nel Comune di Pordenone, pari a tre anni, corrispondente a quella massima di legge, atteso che non è sorretta dalla benché minima motivazione, in palese violazione non solo, per l’appunto, dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi immanente all’ordinamento, ma anche di basilari principi di civiltà giuridica e rispetto della persona – la misura in sé risulta emessa in assenza dei presupposti idonei a legittimarla, al punto da sconfinare in uno strumento immotivatamente repressivo, che male si concilia con i principi democratici vigenti.”
Il Ministero dell’Interno è stato anche condannato al pagamento delle spese legali liquidate in €1500,00 e al pagamento del contributo unificato che Stefano Puzzer ha dovuto sborsare per poter presentare il ricorso.
Ricordo che Stefano Puzzer, che lavorava al Porto di Trieste da 25 anni è stato licenziato “per giusta causa” a dire del datore di lavoro, il 15 aprile 2022, perchè non voleva mostrare il Green Pass ( che aveva) per poter lavorare. Restiamo in attesa di giustizia anche su questo punto. Ad Maiora